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Gravi motivi personali per assistenza familiare

MessaggioInviato: 25/09/2015, 18:02
da valdanito
Salve,

se un dipendente ha una sorella ricoverato per gravi motivi di natura oncologica può fruire di qualche congedo particolare per assisterlo almeno per i giorni di degenza ospedaliera? Premetto che le ferie e i tre giorni di congedo straordinario per motivi personali sono stati già fruiti per il medesimo motivo.

Grazie.

Re: Gravi motivi personali per assistenza familiare

MessaggioInviato: 26/09/2015, 12:24
da gsalurso
Presumo che
1) il dipendente non usufruisca dei 3 giorni di permesso L.104/92
2) il dipendente intenda usufruire di permessi retribuiti.

Può chiedere tre giorni di congedo retribuiti aggiuntivi a quelli previsti dall'art. 19 CCNL, previsti dalla Legge 8/3/2000, Art. 4. (Congedi per eventi e cause particolari)
1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge od un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.


in tal senso si è espressa l'ARAN (RAL815_Orientamenti Applicativi)
I permessi per particolari motivi personali previsti dall’art.19, comma 2 del CCNL del 6.7.1995 sono compatibili con quelli previsti dall’art.4 della L.n.53/2000 ?

La nostra opinione è nel senso della compatibilità dei permessi ex art.4 della legge n.53/2000 con quelli previsti dall’art.19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995.
In tal senso depongono:
a) il dato formale dell’art.18 del CCNL del 14.9.2000; infatti il comma 1 di tale articolo espressamente riconosce al lavoratore il diritto ai permessi ed ai congedi per eventi e cause particolari di cui all’art.4 della legge n.53/2000; l’ultimo comma dello stesso articolo, invece, conferma la vigenza di permessi retribuiti di cui all’art.19 del CCNL del 6.7.1995;
b) la diversa causa giustificativa ed il particolare regime dei permessi di cui all’art.4 della legge n.53/2000 e di quelli dell’art.19 del CCNL del 6.7.1995; infatti, i primi sono concessi solo i presenza degli eventi espressamente e tassativamente indicati nella stessa norma legale e rappresentano un diritto per il lavoratore (per cui l’amministrazione non può rifiutare la fruizione anche in presenza di precise esigenze organizzative); i secondi invece, hanno una portata generale in quanto il lavoratore può chiederne la fruizione sulla base di qualunque esigenza di carattere personale o familiare; tuttavia, non rappresentano un diritto per il lavoratore stesso, in quanto l’amministrazione può comunque rifiutarne la fruizione ove questa può pregiudicare l’organizzazione e l’operatività degli uffici.