gsalurso ha scritto:DPR 445/2000 come modificato dalla Legge 183/2011:
Art. 40 Certificati
01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e' apposta, a pena di nullita', la dicitura: "Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
è scritto ma:
art. 1
f)
CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione
pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o
partecipazione a terzi di stati, qualita' personali e fatti contenuti
in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti
titolari di funzioni pubbliche;
g)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento,
sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del
certificato di cui alla lettera f);
mentre l'art. 40 fa riferimento a:
h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' il documento
sottoscritto dall'interessato,
concernente stati, qualita' personali
e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme
previste dal presente testo unico;