sanzioni art. 18 comma 2 d.lgs 276/2003

sanzioni art. 18 comma 2 d.lgs 276/2003

Messaggioda carlabis » 28/09/2015, 20:56

Buongiorno,
sono sindaco di un comune.
Il comune aveva sottoscritto da anni una convenzione con una associazione Onlus di volontariato. La convenzione prevedeva che a fronte di un contributo di 40.000,00 euro circa (che veniva erogato dal comune a titolo di rimborso spese) , l'associazione svolgesse alcune attività (servizi di pulizia, di gestione della piazzuola ecologica, trasporti sociali etc). Per svolgere questi servizi l'associazione utilizzava dei "volontari" che erano casi sociali e in particolare persone oramai fuori dal circuito lavorativo e che venivano segnalate dall'ufficio dei servizi sociali.
Dall'indagine svolta dall'ispettorato del lavoro è emerso che a questi volontari venissero riconosciute dall'associazione delle somme a titolo di rimborso spese, ma di fatto queste persone non sostenevano alcuna spesa.
La DTL contesta al sindaco il reato ai sensi dell'art. 18 comma 2 D.lgs 276/2003 e cioè utilizzo illecito di manovalanza abusivamente somministrata dall'associazione.
Si chiede come è possibile difendersi.
e se la sanzione (considerando che è una ammenda pesantissima) la debba pagare il sindaco. grazie carlabis
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Re: sanzioni art. 18 comma 2 d.lgs 276/2003

Messaggioda Paolo Gros » 29/09/2015, 8:24

la DTL ha assolutamente ragione e tali comportamenti oltre che illegittimi sono censurabili , a mio parere
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Re: sanzioni art. 18 comma 2 d.lgs 276/2003

Messaggioda kkk1972 » 29/09/2015, 8:38

carlabis ha scritto:Si chiede come è possibile difendersi.

Rivolgendosi ad un bravo avvocato, che può entrare nello specifico della questione... non certo fidandosi di eventuali consigli che si possono trovare su un forum...

carlabis ha scritto:e se la sanzione (considerando che è una ammenda pesantissima) la debba pagare il sindaco. grazie carlabis

Considerato che si tratta di responsabilità penale, si deve ricordare che è strettamente personale, la deve pagare il soggetto che verrà trovato colpevole nell'esito del procedimento penale, quindi chi la deve pagare lo decide il giudice.
E' chiaro che se il fatto sussiste e sarà comprovato, qualcuno in comune la dovrà pagare... se non sarà il sindaco, sarà il dirigente...
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