Personale e vincoli di spesa

Con la delibera n. 27 del 18 settembre 2015 la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, si è espressa in merito alla corretta interpretazione dell’art. 1, c. 557, della legge 296/2006, a seguito dell’introduzione del comma 557-quater ad opera dell’art. 3, c. 5-bis, del D.L. 90/2014 convertito dalla legge 114/2014; in particolare viene richiesto alla Corte se, in relazione alla programmazione delle risorse umane per il 2015, la mancata riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale (da ricondursi, nel caso di specie, ad operazioni di riduzione straordinaria di spese correnti oltre alla contabilizzazione nell’anno 2014 di operazioni straordinarie di spesa corrente eterofinanziate) costituisca, comunque, un limite alle assunzioni, sia a tempo determinato che indeterminato, ovvero
se sia invece sufficiente per il Comune aver rispettato quanto previsto dal comma 557-quater dell’art. 1 della citata Legge 296/2006 (cioè il contenimento delle spese di personalecon riferimento al valore medio del triennio precedente); la sezione Autonomie esprime sulla questione l’indirizzo, che tutte le sezioni della Corte dei Conti dovranno assumere, secondo cui l’obbligo di riduzione dell’incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti (comma 557, lett. a, legge n. 296/2006) deve considerarsi immediatamente cogente, alla stregua del parametro fissato dal comma 557-quater (confronto con la spesa del triennio), per cui la programmazione delle risorse umane deve essere orientata al rispetto dell’obiettivo di contenimento della spesa di personale ivi indicato.
se sia invece sufficiente per il Comune aver rispettato quanto previsto dal comma 557-quater dell’art. 1 della citata Legge 296/2006 (cioè il contenimento delle spese di personalecon riferimento al valore medio del triennio precedente); la sezione Autonomie esprime sulla questione l’indirizzo, che tutte le sezioni della Corte dei Conti dovranno assumere, secondo cui l’obbligo di riduzione dell’incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti (comma 557, lett. a, legge n. 296/2006) deve considerarsi immediatamente cogente, alla stregua del parametro fissato dal comma 557-quater (confronto con la spesa del triennio), per cui la programmazione delle risorse umane deve essere orientata al rispetto dell’obiettivo di contenimento della spesa di personale ivi indicato.