Parere 28 della Corte dei Conti - Sezione Autonomie

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Messaggioda themyth » 29/09/2015, 17:44

In parole povere: la nuova interpretazione normativa spazza via la sentenza 26 di agosto, dunque chiarisce che tutti i resti assunzionali vanno utilizzati per dipendenti delle province e vincitori di concorso o resta ancora una spiraglio per gli idonei in graduatoria?
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Re: Parere 28 della Corte dei Conti - Sezione Autonomie

Messaggioda Paolo Gros » 30/09/2015, 9:26

con un parere la corte non e' magistratura giudicante e meno che mai di altre sentenze
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Re: Parere 28 della Corte dei Conti - Sezione Autonomie

Messaggioda GiovannaS » 19/10/2015, 13:06

Quindi rimane valida la possibilità di utilizzo dei resti
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Re: Parere 28 della Corte dei Conti - Sezione Autonomie

Messaggioda kkk1972 » 19/10/2015, 14:50

Diciamo che con la deliberazione 26 la CdC aveva accolto la tesi della circolare 1/2015 e che con la deliberazione 28 ha corretto il tiro.
Resta il fatto che quello che conta è quello che dice il DFP, che gestisce il portale della mobilità.
Il decreto del 14 settembre non dice nulla in merito, si dovrà vedere quali dati chiederà il portale agli enti...
Quindi la risposta alla domanda iniziale è "boh"
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Re: Parere 28 della Corte dei Conti - Sezione Autonomie

Messaggioda vgiannotti » 21/10/2015, 23:26

La deliberazione 28 conferma quella 26, dicendo le stesse cose. Dove sta una interpretazione differente? Dice solo che i resti scorrono di anno in anno nel modo seguente: Il riferimento “al triennio precedente” inserito nell’art. 4, comma 3, del d.l. n. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Tale scorrimento dinamico, al fine della non elusione del dettato legislativo, comporta anche il vincolo dell’utilizzazione a ritroso (per gli anni 2017 e 2018) dei resti assunzionali non spesi ma finalizzati alla ricollocazione de personale soprannumerario di area vasta.
Pertanto per l'anno 2015 sono liberamente utilizzabili i resti non spesi delle cessazioni 2011-2013 (ovvero dei budget assunzionali 2012-2014), per l'anno 2016 sono liberi ancora i resti assunzionali per le cessazioni 2012-2013, mentre i resti non utilizzati per le cassazioni 2014 (budget 2015) sono vincolati all'area vasta. Nel 2017 sono libere le sole cessazioni non utilizzate del 2013 (Budget 2014) e tutte le cessazioni 2016, mentre sono vincolati al personale di area vasta le cessazioni 2014-2015. Nel 2018 sono libere le cessazioni 2017 e i resti per le cessazioni 2016, mentre i resti delle cessazioni non utilizzate del 2015 e 2014 sono vincolati al personale di area vasta.
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Re: Parere 28 della Corte dei Conti - Sezione Autonomie

Messaggioda kkk1972 » 22/10/2015, 8:35

vgiannotti ha scritto:La deliberazione 28 conferma quella 26, dicendo le stesse cose. Dove sta una interpretazione differente?

Nelle motivazioni della deliberazione (non nei principi di diritto) si legge:
Poiché, in base alle norme ed al principio di diritto affermato da questa Sezione nella deliberazione n. 26/2015, con riguardo specificatamente al budget di spesa per il 2015 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014), la capacità assunzionale dell’ente locale risulta assoggettata ai vincoli posti dall’art. 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale, gli spazi assunzionali residui connessi alle cessazioni intervenute nell’ultimo triennio, utilizzabili in base alla nuova formulazione dell’art. 3, comma 5 sopracitato, confluiscono “pro quota” nella complessiva capacità assunzionale dell’ente.
Di conseguenza i suddetti spazi assunzionali residui, conformemente alla “ratio” dell’art. 1, comma 424, della legge n. 190/2014 – così come enucleata dalla delibera n. 19/2015 di questa Sezione - possono essere destinati esclusivamente all’assunzione dei vincitori di concorso risultanti da graduatorie già vigenti o approvate al 1° gennaio 2015, ovvero per consentire la ricollocazione nei propri ruoli del personale soprannumerario.
E’ da affermarsi, pertanto che le limitazioni di cui alla legge n. 190/2014, finalizzate a garantire il riassorbimento del personale provinciale, sono da ritenere operanti, con riguardo al budget di spesa per il 2015 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014), anche nei casi in cui sia possibile utilizzare gli spazi assunzionali connessi alle cessazioni intervenute nel triennio precedente.
Essendo, invece, permesse le assunzioni a valere sui budget degli anni precedenti al 2015 (nonchè quelle previste da norme speciali), gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dai “resti” relativi al triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e purché siano stati osservati anche gli obblighi previsti dall’art. 3, comma 3 del d.l. n. 90/2014 (programmazione finanziaria, contabile e del fabbisogno di personale).

Il suddetto filone è stato ripreso già da due sezioni regionali:
Campania delibera 222/2015:
2.2.In conclusione, l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 consente di effettuare il turn-over in base alla spesa del personale cessato effettivamente l’anno precedente (budget annuale); cionondimeno è possibile tenere conto della spesa per cessazioni in un periodo superiore, segnatamente tre anni, purché queste siano state a suo tempo previste nella programmazione triennale e siano effettivamente intervenute (budget cumulato). Per altro verso è possibile tenere conto di eventuali maggiori “resti” ove la spesa per le cessazioni effettivamente intervenute nel triennio considerato sia superiore a quella prevista in sede di programmazione.
Di conseguenza, per le assunzioni 2015, sempreché si sia assolto l’onere della preventiva programmazione dei reclutamenti (art. 91 TUEL) non è possibile considerare il triennio 2011-2013, ma, a scorrimento, solo il triennio 2012-2014. È su tale triennio che va definito il budget per le assunzioni, derivante dalle cessazioni “previste” in sede di programmazione e dagli eventuali maggiori “resti” determinatisi per effetto di maggiori risparmi a consuntivo (per esempio nel caso di cessazioni non previste).
Atteso dunque che l’inciso “a decorrere dal 2014” non vale ad introdurre una disciplina transitoria per il pieno impiego dei resti anteriori a tale anno, per l’effetto, i resti relativi al 2011, ove non impiegati, non sono più utilizzabili per la determinazione del budget per le assunzioni 2015.
Inoltre, l’impiego del budget 2015 così determinato è pienamente assoggettato alle limitazioni della L. n. 190/2014, atteso che l’art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015 non ha inteso disporre una disciplina transitoria ed eccezionale per l’impiego dei resti assunzionali, ma solo un correttivo alla regola del budget cumulato.

Toscana delibera 396/2015
Pertanto, mentre i budget 2015/ 2016 (derivanti anche dalle cessazioni dei trienni precedenti il 2014 e 2015) sono integralmente destinati alle finalità di cui all’art. 1, comma 424, della l. n. 190/2014, può essere utilizzata per effettuare nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato la capacità assunzionale del 2014 derivante dai “resti” relativi al triennio 2011/2013, sempre che sia assicurato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica (rispetto del patto di stabilità, dell’art. 1, commi 557 e seguenti, della l. n. 296/2006, delle percentuali di turn over, quantificate in base alla spesa di personale cessato nell’anno precedente, secondo le previsioni dell’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014) e siano stati osservati, a suo tempo, gli obblighi previsti dall’art. 3, comma 3, del d.l. n. 90/2014 (programmazione finanziaria e contabile del fabbisogno di personale).


Un significato a queste parole dovremo pur darlo...
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Re: Parere 28 della Corte dei Conti - Sezione Autonomie

Messaggioda vgiannotti » 22/10/2015, 9:11

E' esattamente quello che ho scritto, le sezione territoriali dovranno adeguarsi e non hanno più valore qualora sia intervenuta la nomofilachia contabile.
Ripeto il budget assunzionali 2014 (cessazioni 2011-2013) sono liberi e utilizzabili nell'anno 2015. Nell'anno 2016 lo scorrimento è dinamico e tocca anche le cessazioni del 2014 che dovranno, in caso di mancato utilizzo essere destinate alla ricollocazione del personale eccedentario di area vasta, altrimenti si verificherebbe una elusione alla normativa (esempio non assumo nessuno nel 2015 e 2016 e nel 2017 utilizzo tutte le capacità assunzionali per personale non di area vasta). E' chiara la posizione della sezione delle Autonomie e il suo ragionamento è indirizzato a tale obbligatorio adempimento.
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Re: Parere 28 della Corte dei Conti - Sezione Autonomie

Messaggioda Paolo Gros » 22/10/2015, 9:30

nomofilachia ......in Italia?????????????????????????????????????????????????????
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Re: Parere 28 della Corte dei Conti - Sezione Autonomie

Messaggioda GiovannaS » 22/10/2015, 9:33

Ragioniamo facendo un esempio:
2012: capacità assunzionale per 100, ma assumo per 60; (non avevo resti ma solo cessazioni 2011)
2013: capacità assunzionale 50+ 40 di resto= 90; assumo per 60;
2014: capacità assunzionale 100+ 30 di resto=130; assumo 50
2015: nessuna capacità assunzionale derivante da cessazioni 2014 ma 80 di resto

a) 80 da destinare all'area vasta?
b) 80 per assunzioni libere?
c) 50 per assunzioni area vasta (resto "2014") e 30 per assunzioni "libere"
d) ?
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Re: Parere 28 della Corte dei Conti - Sezione Autonomie

Messaggioda vgiannotti » 22/10/2015, 11:10

GiovannaS ha scritto:Ragioniamo facendo un esempio:
2012: capacità assunzionale per 100, ma assumo per 60; (non avevo resti ma solo cessazioni 2011)
2013: capacità assunzionale 50+ 40 di resto= 90; assumo per 60;
2014: capacità assunzionale 100+ 30 di resto=130; assumo 50
2015: nessuna capacità assunzionale derivante da cessazioni 2014 ma 80 di resto

a) 80 da destinare all'area vasta?
b) 80 per assunzioni libere?
c) 50 per assunzioni area vasta (resto "2014") e 30 per assunzioni "libere"
d) ?


I calcoli si fanno di nuovo verificando i resti nel modo seguente:
Cessazioni 2011 = capacità assunzionale 2012 pari al 20% del costo della cessazioni. Esempio cessazioni 100*20%= 20 ho assunto per 10 = resti assunzionali 10 da utilizzare;
Cessazioni 2012 per 100= capacità assunzionali 2013 pari al 40%= 40 utilizzo 20 = 20 resti assunzionali 2013 ;
Cessazioni 2013 per 100 = capacità assunzionali per il 2014 pari a 60%= 60 utilizzo 40 = 20 resti assunzionali
La sommatoria dei resti assunzionali spendibili e liberi sono pari a 50 (10+20+20).
Cessazioni 2014 =0 non ho nessun vincolo nel 2015 di ricollocazione del personale eccedentario di area vasta mancando la base (Corte dei conti Lombardia), nè devo utilizzare i resti liberi per il personale eccedentario di area vasta.
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