vgiannotti ha scritto:La deliberazione 28 conferma quella 26, dicendo le stesse cose. Dove sta una interpretazione differente?
Nelle motivazioni della deliberazione (non nei principi di diritto) si legge:
Poiché, in base alle norme ed al principio di diritto affermato da questa Sezione nella deliberazione n. 26/2015, con riguardo specificatamente al budget di spesa per il 2015 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014), la capacità assunzionale dell’ente locale risulta assoggettata ai vincoli posti dall’art. 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale, gli spazi assunzionali residui connessi alle cessazioni intervenute nell’ultimo triennio, utilizzabili in base alla nuova formulazione dell’art. 3, comma 5 sopracitato, confluiscono “pro quota” nella complessiva capacità assunzionale dell’ente.
Di conseguenza i suddetti spazi assunzionali residui, conformemente alla “ratio” dell’art. 1, comma 424, della legge n. 190/2014 – così come enucleata dalla delibera n. 19/2015 di questa Sezione - possono essere destinati esclusivamente all’assunzione dei vincitori di concorso risultanti da graduatorie già vigenti o approvate al 1° gennaio 2015, ovvero per consentire la ricollocazione nei propri ruoli del personale soprannumerario.
E’ da affermarsi, pertanto che le limitazioni di cui alla legge n. 190/2014, finalizzate a garantire il riassorbimento del personale provinciale, sono da ritenere operanti, con riguardo al budget di spesa per il 2015 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014), anche nei casi in cui sia possibile utilizzare gli spazi assunzionali connessi alle cessazioni intervenute nel triennio precedente.
Essendo, invece, permesse le assunzioni a valere sui budget degli anni precedenti al 2015 (nonchè quelle previste da norme speciali), gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dai “resti” relativi al triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e purché siano stati osservati anche gli obblighi previsti dall’art. 3, comma 3 del d.l. n. 90/2014 (programmazione finanziaria, contabile e del fabbisogno di personale).
Il suddetto filone è stato ripreso già da due sezioni regionali:
Campania delibera 222/2015:
2.2.In conclusione, l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 consente di effettuare il turn-over in base alla spesa del personale cessato effettivamente l’anno precedente (budget annuale); cionondimeno è possibile tenere conto della spesa per cessazioni in un periodo superiore, segnatamente tre anni, purché queste siano state a suo tempo previste nella programmazione triennale e siano effettivamente intervenute (budget cumulato). Per altro verso è possibile tenere conto di eventuali maggiori “resti” ove la spesa per le cessazioni effettivamente intervenute nel triennio considerato sia superiore a quella prevista in sede di programmazione.
Di conseguenza, per le assunzioni 2015, sempreché si sia assolto l’onere della preventiva programmazione dei reclutamenti (art. 91 TUEL) non è possibile considerare il triennio 2011-2013, ma, a scorrimento, solo il triennio 2012-2014. È su tale triennio che va definito il budget per le assunzioni, derivante dalle cessazioni “previste” in sede di programmazione e dagli eventuali maggiori “resti” determinatisi per effetto di maggiori risparmi a consuntivo (per esempio nel caso di cessazioni non previste).
Atteso dunque che l’inciso “a decorrere dal 2014” non vale ad introdurre una disciplina transitoria per il pieno impiego dei resti anteriori a tale anno, per l’effetto, i resti relativi al 2011, ove non impiegati, non sono più utilizzabili per la determinazione del budget per le assunzioni 2015.
Inoltre, l’impiego del budget 2015 così determinato è pienamente assoggettato alle limitazioni della L. n. 190/2014, atteso che l’art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015 non ha inteso disporre una disciplina transitoria ed eccezionale per l’impiego dei resti assunzionali, ma solo un correttivo alla regola del budget cumulato.
Toscana delibera 396/2015
Pertanto, mentre i budget 2015/ 2016 (derivanti anche dalle cessazioni dei trienni precedenti il 2014 e 2015) sono integralmente destinati alle finalità di cui all’art. 1, comma 424, della l. n. 190/2014, può essere utilizzata per effettuare nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato la capacità assunzionale del 2014 derivante dai “resti” relativi al triennio 2011/2013, sempre che sia assicurato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica (rispetto del patto di stabilità, dell’art. 1, commi 557 e seguenti, della l. n. 296/2006, delle percentuali di turn over, quantificate in base alla spesa di personale cessato nell’anno precedente, secondo le previsioni dell’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014) e siano stati osservati, a suo tempo, gli obblighi previsti dall’art. 3, comma 3, del d.l. n. 90/2014 (programmazione finanziaria e contabile del fabbisogno di personale).
Un significato a queste parole dovremo pur darlo...
kkk1972
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