Ferie maturate nel 2016 durante il periodo di preavviso

Il nostro Comune deve collocare a riposo un dipendente soprannumerario, per soppressione di posto in organico, dal 30/4/2016. La norma, in tal caso prevede sei mesi di preavviso per la rescissione del contratto. Quindi il periodo di preavviso decorre dal 1/11/2015 fino al 30/4/2016.
Il CCNL stabilisce che durante il periodo di preavviso il dipendente non può essere collocato in ferie.
Per quanto riguarda il residuo di ferie 2015 dovrà usufruirne entro il 30/10.
Sorge il problema dei 9 giorni ferie ed 1 giorno di “festività soppresse” che maturano nell'anno 2016 durante il periodo di preavviso, infatti:
1) non possono essere fruite;
2) non possono essere “monetizzate”;
3) non possono essere anticipate nel 2015;
4) non si può anticipare il periodo del preavviso in modo da farlo scadere il 18/4 e permettere la fruizione delle ferie maturate nel 2016.
Cito la risposta che ho ricevuto al quesito che ho posto all'ARAN
“Le ferie che matureranno nel 2016 potranno essere fruite solo in quell’anno infatti nessuna norma legale o contrattuale consente l’anticipazione della fruizione delle stesse nell’anno precedente. ...
Stante la sostanziale assimilazione fatta dal CCNL delle 4 giornate della legge 933/77 alle ferie, si ritiene che, ai fini del preavviso, per le stesse valga il medesimo divieto di fruizione stabilito per le seconde. ...
Il periodo di preavviso viene individuato computando a ritroso il relativo termine a partire dalla data di cessazione del rapporto”
Morale della favola ... il dipendente non farà le ferie, ci citerà in giudizio e vincerà la causa, il Comune dovrà pagargli le ferie non godute oltre alle spese di giudizio e l'onorario degli avvocati.
Il CCNL stabilisce che durante il periodo di preavviso il dipendente non può essere collocato in ferie.
Per quanto riguarda il residuo di ferie 2015 dovrà usufruirne entro il 30/10.
Sorge il problema dei 9 giorni ferie ed 1 giorno di “festività soppresse” che maturano nell'anno 2016 durante il periodo di preavviso, infatti:
1) non possono essere fruite;
2) non possono essere “monetizzate”;
3) non possono essere anticipate nel 2015;
4) non si può anticipare il periodo del preavviso in modo da farlo scadere il 18/4 e permettere la fruizione delle ferie maturate nel 2016.
Cito la risposta che ho ricevuto al quesito che ho posto all'ARAN
“Le ferie che matureranno nel 2016 potranno essere fruite solo in quell’anno infatti nessuna norma legale o contrattuale consente l’anticipazione della fruizione delle stesse nell’anno precedente. ...
Stante la sostanziale assimilazione fatta dal CCNL delle 4 giornate della legge 933/77 alle ferie, si ritiene che, ai fini del preavviso, per le stesse valga il medesimo divieto di fruizione stabilito per le seconde. ...
Il periodo di preavviso viene individuato computando a ritroso il relativo termine a partire dalla data di cessazione del rapporto”
Morale della favola ... il dipendente non farà le ferie, ci citerà in giudizio e vincerà la causa, il Comune dovrà pagargli le ferie non godute oltre alle spese di giudizio e l'onorario degli avvocati.