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RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITA' DI RISULTATO

MessaggioInviato: 06/10/2015, 22:25
da pbonifacio
Nel nostro Comune lavorano 3 Dipendenti, categoria funzionale D, che rivestono la carica di Responsabili di Posizione Organizzativa. Nel mese di giugno dell'anno 2014 il nuovo Sindaco ha revocato l'incarico ai componenti il Nucleo di Valutazione preposti alla valutazione del risultato conseguito dagli stessi Responsabili di servizio. Nonostante le continue sollecitazioni sia all'Amministrazione Comunale che al Segretario Comunale non si è provveduto a tutt'oggi alla nomina, nè di un nuovo Nucleo di valutazione, nè dell'O.I.V. così come la normativa in materia prevede.
Considerato che agli stessi responsabili di Posizione organizzativa non è stata ancora riconosciuto l'indennità di risultato per l'anno 2014 per mancanza sia del NDV che dell'OIV che non può valutarli, si chiede se si può diffidare ad adempiere il Sindaco ed in subordine il Segretario Comunale, per il riconoscimento agli stessi di quanto dovuto.
E comunque chi potrà valutare i Dipendenti in questione in una situazione così anomala?.

grazie

Re: RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITA' DI RISULTATO

MessaggioInviato: 07/10/2015, 8:08
da Paolo Gros
a mio avviso occorre prima in via bonaria sollecitare e poi adire il giudice del lavoro

Re: RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITA' DI RISULTATO

MessaggioInviato: 07/10/2015, 12:37
da vgiannotti
Al fine di avere ragione in sede di giudizio, a fronte ormai della consolidata giurisprudenza di legittimità, è necessario che le P.O. evidenzino all'amministrazione:
1) Gli obiettivi formalmente loro attribuiti dall'amministrazione (in generale in sede di nomina se annuale, ovvero sulla base del piano della performance);
2) Esplicitare il loro raggiungimento attraverso la relazione sulla performance o secondo il sistema di misurazione e valutazione in vigore (obbligatorio), ovvero in mancanza una relazione che espliciti in modo chiaro gli obiettivi raggiunti.

In mancanza delle sopra citate indicazione nulla è dovuto ai titolari di posizione organizzativa secondo i recenti arresti della Cassazione. In tale casi la mancata costituzione dell'OIV o del Nucleo di valutazione non è causa di mancato pagamento e il giudice del lavoro potrà sicuramente condannare l'amministrazione al pagamento della retribuzione di risultato, nel nmassimo del valore consentito (25%) se nella relazione si specifica che il raggiungimento è avvenuto al 100%.