Assenza per testimonianza , l'Aran

L’Aran, con l’orientamento applicativo RAL_1774 del 07/10/2015, si esprime in merito al trattamento dell’assenza del dipendete per testimonianza giudiziale in un processo civile o penale.
A riguardo l’Agenzia, richiamando le indicazioni giù fornite in materia con gli orientamenti applicativi RAL917 e RAL920, afferma che:
- se il dipendente chiede di assentarsi dal servizio per rendere una testimonianza giudiziale in un processo civile o penale ed essa non è svolta nell'interesse dell'amministrazione, lo stesso potrà imputare l’assenza secondo un suo autonomo giudizio a ferie, permesso a recupero o permesso per particolari motivi personali;
- se invece il dipendente rende la testimonianza nell’interesse dell’ente egli deve essere considerato in servizio.
Sarà l’ente, sulla base degli specifici elementi informativi di cui dispone, nella sua veste di datore di lavoro, a valutare la riconducibilità della concreta situazione determinatasi all’una o all’altra fattispecie.
Qualora ricorra la seconda ipotesi, proprio perché l’assenza equivale al servizio reso, al dipendente potrebbe essere riconosciuto anche il trattamento di trasferta, ovviamente, ove ricorrano le precise condizioni legittimanti previste dall’art.41 del CCNL del 14.9.2000.
Fonte:Almacentroservizi
A riguardo l’Agenzia, richiamando le indicazioni giù fornite in materia con gli orientamenti applicativi RAL917 e RAL920, afferma che:
- se il dipendente chiede di assentarsi dal servizio per rendere una testimonianza giudiziale in un processo civile o penale ed essa non è svolta nell'interesse dell'amministrazione, lo stesso potrà imputare l’assenza secondo un suo autonomo giudizio a ferie, permesso a recupero o permesso per particolari motivi personali;
- se invece il dipendente rende la testimonianza nell’interesse dell’ente egli deve essere considerato in servizio.
Sarà l’ente, sulla base degli specifici elementi informativi di cui dispone, nella sua veste di datore di lavoro, a valutare la riconducibilità della concreta situazione determinatasi all’una o all’altra fattispecie.
Qualora ricorra la seconda ipotesi, proprio perché l’assenza equivale al servizio reso, al dipendente potrebbe essere riconosciuto anche il trattamento di trasferta, ovviamente, ove ricorrano le precise condizioni legittimanti previste dall’art.41 del CCNL del 14.9.2000.
Fonte:Almacentroservizi