da Paolo Gros » 12/10/2015, 8:58
Assegni familiari, maternità obbligatoria e facoltativa. In caso di assenza da lavoro per gravidanza e puerperio, l'assegno spetta alla lavoratrice per tutti i periodi di astensione dal lavoro obbligatoria, precedente (due mesi) o successiva (tre mesi) al parto, e facoltativa successiva al parto (fino a sei mesi entro il primo anno di eta' del bambino) previsti dall'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204