Diritto allo studio,l'Aran

L’Aran, con l’orientamento applicativo RAL_1792 del 07/10/2015, si pronuncia in merito ai permessi per il diritto allo studio di cui all’art. 15 del CCNL del 14.9.2000.
In particolare l’Aran, in merito al diritto allo studio, precisa quanto segue:
l’art.15 del CCNL del 14.9.2000, ai fini della concessione dei permessi per il diritto allo studio, non prevede in alcun modo limiti massimi, nel senso di vincolare cioè il riconoscimento degli stessi a favore del medesimo dipendente, nell’ambito della propria vita lavorativa presso l’amministrazione di appartenenza, alla condizione del non superamento di un predeterminato tetto complessivo di corsi di studio, tra quelli previsti come legittimanti;
ciò che rileva, ai fini della concessione di tali permessi, è il rispetto, anno per anno, del numero massimo dei beneficiari (3% del personale in servizio all’inizio di ciascun anno) nonché dei criteri di priorità per l’individuazione dei lavoratori che possono fruire dei permessi;
i permessi per il diritto allo studio possono essere concessi, in base alla disciplina contrattuale, solo qualora si tratti di corsi comunque finalizzati al rilascio di titoli di studio anche universitari o post universitari o comunque riconducibili ad una di quelle altre tipologie ivi espressamente considerate;
i permessi per motivi di studio sono finalizzati esclusivamente all’elevazione culturale e professionale dei singoli lavoratori, pertanto non deve trattarsi di corsi finalizzati ad un titolo di studio correlato alle mansioni ed alla professionalità del lavoratore e, quindi, direttamente o indirettamente all’interesse o ai compiti istituzionali dell’ente;
una eventuale regolamentazione in materia può certamente essere adottata dall’ente per la definizione delle modalità organizzative e gestionali dell’istituto, ma essa non può estendersi anche alla modifica o alla integrazione sostanziale dei contenuti della disciplina contrattuale, né in senso ampliativo né, a maggior ragione, in senso restrittivo. Interventi modificativi in materia di permessi per motivi di studio non sono consentiti neppure alla contrattazione integrativa.
Fonte: Almacentroservizi
In particolare l’Aran, in merito al diritto allo studio, precisa quanto segue:
l’art.15 del CCNL del 14.9.2000, ai fini della concessione dei permessi per il diritto allo studio, non prevede in alcun modo limiti massimi, nel senso di vincolare cioè il riconoscimento degli stessi a favore del medesimo dipendente, nell’ambito della propria vita lavorativa presso l’amministrazione di appartenenza, alla condizione del non superamento di un predeterminato tetto complessivo di corsi di studio, tra quelli previsti come legittimanti;
ciò che rileva, ai fini della concessione di tali permessi, è il rispetto, anno per anno, del numero massimo dei beneficiari (3% del personale in servizio all’inizio di ciascun anno) nonché dei criteri di priorità per l’individuazione dei lavoratori che possono fruire dei permessi;
i permessi per il diritto allo studio possono essere concessi, in base alla disciplina contrattuale, solo qualora si tratti di corsi comunque finalizzati al rilascio di titoli di studio anche universitari o post universitari o comunque riconducibili ad una di quelle altre tipologie ivi espressamente considerate;
i permessi per motivi di studio sono finalizzati esclusivamente all’elevazione culturale e professionale dei singoli lavoratori, pertanto non deve trattarsi di corsi finalizzati ad un titolo di studio correlato alle mansioni ed alla professionalità del lavoratore e, quindi, direttamente o indirettamente all’interesse o ai compiti istituzionali dell’ente;
una eventuale regolamentazione in materia può certamente essere adottata dall’ente per la definizione delle modalità organizzative e gestionali dell’istituto, ma essa non può estendersi anche alla modifica o alla integrazione sostanziale dei contenuti della disciplina contrattuale, né in senso ampliativo né, a maggior ragione, in senso restrittivo. Interventi modificativi in materia di permessi per motivi di studio non sono consentiti neppure alla contrattazione integrativa.
Fonte: Almacentroservizi