Mansioni superiori,l'Aran

Al dipendente, nel caso di svolgimento di mansioni superiori (es. inquadrato nella categoria C, posizione economica C5, incaricato di mansioni superiori proprie di un profilo della categoria D, posizione economica D1), in base all’art.8 comma 5 del CCNL del 14.9.2001 “…omissis… ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l’assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità.”
L’Aran a riguardo, con l’orientamento applicativo RAL_1793 del 07/10/2015, chiarisce che tale disposizione va intesa nel senso che al dipendente, nel caso di svolgimento di mansioni superiori, e per il periodo di svolgimento delle stesse, spetta solo ed esclusivamente il compenso pari alla differenza tra il trattamento economico stipendiale iniziale del profilo rivestito e quello, sempre iniziale, corrispondente al profilo cui sono correlate le mansioni superiori affidate, con esclusione di ogni beneficio economico ulteriore ed aggiuntivo.
Nell’esempio fatto, poiché le mansioni superiori conferite rientrano tra quelle proprie dei profili con trattamento economico iniziale fissato nella posizione economica D1, tale particolare compenso si identifica con la differenza tra il trattamento stipendiale iniziale della categoria C, corrispondente alla posizione economica C1, e quello iniziale della categoria D, corrispondente alla posizione economica D1.
Tale compenso viene corrisposto in aggiunta al normale trattamento economico in godimento del dipendente, corrispondente alla posizione economica acquisita nell’ambito della categoria C e all’indennità di comparto prevista per la categoria
Fonte:Almacentroservizi
L’Aran a riguardo, con l’orientamento applicativo RAL_1793 del 07/10/2015, chiarisce che tale disposizione va intesa nel senso che al dipendente, nel caso di svolgimento di mansioni superiori, e per il periodo di svolgimento delle stesse, spetta solo ed esclusivamente il compenso pari alla differenza tra il trattamento economico stipendiale iniziale del profilo rivestito e quello, sempre iniziale, corrispondente al profilo cui sono correlate le mansioni superiori affidate, con esclusione di ogni beneficio economico ulteriore ed aggiuntivo.
Nell’esempio fatto, poiché le mansioni superiori conferite rientrano tra quelle proprie dei profili con trattamento economico iniziale fissato nella posizione economica D1, tale particolare compenso si identifica con la differenza tra il trattamento stipendiale iniziale della categoria C, corrispondente alla posizione economica C1, e quello iniziale della categoria D, corrispondente alla posizione economica D1.
Tale compenso viene corrisposto in aggiunta al normale trattamento economico in godimento del dipendente, corrispondente alla posizione economica acquisita nell’ambito della categoria C e all’indennità di comparto prevista per la categoria
Fonte:Almacentroservizi