Art. 14.
Controlli prenatali
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)
1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per
l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero
visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere
eseguiti durante l'orario di lavoro.
2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici
presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente
presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la
data e l'orario di effettuazione degli esami.
RAL932_Orientamenti Applicativi
I permessi retribuiti per accertamenti prenatali previsti dall’art. 14 del D. Lgs. n.151/2001 spettano alle lavoratrici anche se il CCNL non li ha richiamati espressamente ?
Crediamo che non possa esservi alcun dubbio sul diritto della lavoratrice ai permessi retribuiti previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 151/2001; come pure è evidente che le relative ore di assenza dal lavoro non devono essere recuperate.
Quanto al fatto che tali permessi non troverebbero riscontro nei vigenti CCNL, premesso che trattandosi di disciplina applicabile a tutti i lavoratori, pubblici e privati, non v’è alcun bisogno di una specifica clausola contrattuale, essendo sufficiente la generale previsione dell’art.2, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001, si sottolinea, comunque, che l’art. 19, comma 9 del CCNL del 6.7.1995 stabilisce, con rinvio mobile, il diritto del dipendente a tutti i permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
Visto che si deve attestare anche l'orario di effettuazione, direi che è ovvio che ci si può assentare a tale titolo solo per il tempo necessario (inteso in senso ragionevole) per effettuare gli esami.