da carlomagno » 26/10/2015, 11:23
non vi sono sentenze perchè nessuno l ha mia violato la norma che e chiara..
riporto la legge testualmente ..
Non sono inoltre
obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni o,
in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore
affidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a dodici
anni;
Se vedi il caso del genitore single e il B.... nel caso A parla di lavoratore padre convivente (con la madre) e evidente che si applica non solo hai conviventi ma anche agli sposati e non vi e nessuna limitazione o citazione sul fatto che questa lavori o sia casalinga o disoccupata o che che sia.
Se intendi il fatto che la norma e citata la "lavoratrice madre".....e evidente che doveva essere scritta cosi ma ti ricordo che la casalinga e una lavoratrice..."La casalinga deve essere considerata alla stregua di una lavoratrice autonoma e, per tale ragione, al coniuge della stessa spettano i riposi giornalieri ex art. 40, lett. c, D. Lgs. n. 151/2001 pronuncia n. 2427, emessa in data 25 settembre 2014 dalla Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo di Lecce...."cosi hai il precedente riferito al caso di specie al lavoro pubblico (polizia di stato)..