n sintesi:
L'istituto del preavviso per i dipendenti pubblici è stato definito con il contratto 22 ottobre 1997 integrativo del c.c.n.l. 1995 del comparto Ministeri (art. 28 ter) e successivamente introdotto negli altri CCNL del comparto pubblico.
Si prevede che in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso previsti dal c.c.n.l. 1995 comparto Ministeri, i relativi termini sono fissati come segue:
•2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
•3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
•4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.
I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
In caso di dimissioni del dipendente tali termini sono ridotti alla metà. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini previsti è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso (indennità sostitutiva di preavviso).
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato, il termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e comunque non può superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno, fatta eccezione per i seguenti casi (art. 19 c.c.n.l. 16 maggio 2001):•risoluzione automatica del rapporto, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito (art. 19, comma 7, c.c.n.l. 16 maggio 2001);
•in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso nè di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall'amministrazione deve essere motivato (art. 19, c. 10, c.c.n.l. 16 maggio 2001).
Per quanto riguarda lo specifico quesito, si evidenzia, in primo luogo che alcuni CCNL prevedono periodi più brevi o esplicitamente la possibilità di rinunciarvi.
Ad es. il CCNL Regioni Autonomie Locali prevede che:•in caso di dimissioni, la durata del preavviso è ridotta alla metà;
•in caso di dimissioni del lavoratore per assumere servizio presso altro ente o amministrazioni a seguito di concorso pubblico, l'ente - ove non ostino particolari esigenze di servizio - può rinunciare al preavviso qualora la data della nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del preavviso.
Ulteriori considerazioni possono essere svolte a partire dalle riflessioni che l'ARAN ha svolto a questo proposito (rfr. documento a questo link
http://www.regioni.it/miscellanea/CONTR ... attro.html).
Il periodo di preavviso è rivolto a tutelare la parte che subisce il recesso consentendo al datore di lavoro, in caso di dimissioni la rapida sostituzione del lavoratore ed al lavoratore, in caso di licenziamento, la possibilità di cercarsi un altro lavoro.
http://www.paologros.net/t13922-dimissi ... eterminato