Addizionali Irpef nuove modalita' 2015

L’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014 ha chiarito alcune novità fiscali previste dal Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
Si legge infatti “[…] Per quanto concerne l’addizionale comunale, l’art. 8, comma 2, del decreto modifica l’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 360 del 1998, semplificando il calcolo dell’acconto dell'addizionale comunale; in particolare, è soppressa la previsione che consentiva la possibilità di variare l’aliquota per l’acconto mediante delibere pubblicate entro il 20 dicembre precedente l’anno di riferimento. Per effetto della modifica, l’acconto dell’addizionale comunale sarà sempre calcolato con la stessa aliquota deliberata dal comune per l’anno precedente e validamente pubblicata nel Portale del federalismo fiscale.
Da quanto sopra consegue che, relativamente al periodo d’imposta 2014, l’addizionale regionale all’IRPEF sarà determinata con riferimento al domicilio fiscale al 1° gennaio 2014.
Pertanto, nelle certificazioni e nei modelli dichiarativi relativi all’anno d’imposta 2014 (730/2015 e Unico Persone fisiche 2015) non sarà più richiesta l’indicazione del domicilio fiscale al 31 dicembre 2014. Per quanto concerne l’addizionale comunale, invece, la determinazione dell’acconto 2015 dovrà essere effettuata utilizzando la stessa aliquota prevista per il saldo 2014.
Fonte:Almacentroservizi
Si legge infatti “[…] Per quanto concerne l’addizionale comunale, l’art. 8, comma 2, del decreto modifica l’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 360 del 1998, semplificando il calcolo dell’acconto dell'addizionale comunale; in particolare, è soppressa la previsione che consentiva la possibilità di variare l’aliquota per l’acconto mediante delibere pubblicate entro il 20 dicembre precedente l’anno di riferimento. Per effetto della modifica, l’acconto dell’addizionale comunale sarà sempre calcolato con la stessa aliquota deliberata dal comune per l’anno precedente e validamente pubblicata nel Portale del federalismo fiscale.
Da quanto sopra consegue che, relativamente al periodo d’imposta 2014, l’addizionale regionale all’IRPEF sarà determinata con riferimento al domicilio fiscale al 1° gennaio 2014.
Pertanto, nelle certificazioni e nei modelli dichiarativi relativi all’anno d’imposta 2014 (730/2015 e Unico Persone fisiche 2015) non sarà più richiesta l’indicazione del domicilio fiscale al 31 dicembre 2014. Per quanto concerne l’addizionale comunale, invece, la determinazione dell’acconto 2015 dovrà essere effettuata utilizzando la stessa aliquota prevista per il saldo 2014.
Fonte:Almacentroservizi