da Paolo Gros » 27/10/2015, 10:47
La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), all’art. 3, comma 83, ha previsto che “Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze”.
già la legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), all’art. 9 aveva disposto che “A decorrere dal 1° luglio 1992 le amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo, gli enti locali e le unità sanitarie locali presso i quali non sono regolarmente operanti strumenti o procedure idonei all'accertamento dell'effettiva durata dalla prestazione di lavoro, non possono ricorrere a lavoro straordinario….”.
E ancor prima, già con circolare del Ministro della funzione pubblica 30 novembre 1990, n. 58089, avente ad oggetto il controllo automatizzato dell'orario di lavoro, si disponeva che “Le amministrazioni ancora sprovviste di questi sistemi avranno cura di predisporre, con ogni sollecitudine, gli atti istruttori finalizzati all'acquisizione, che dovranno completarsi entro il 1991.”.