MANSIONI SUPERIORI

MANSIONI SUPERIORI

Messaggioda Ilenia75 » 27/10/2015, 11:59

Può un Ente affidare mansioni superiori ad un proprio dipendente s tempo indeterminato inquadrato come operatore CAT.A nella categoria successiva come B1 Applicato Videoterminalista Ufficio Personale e Stipendi??Se si per quanto tempo si possono affidare considerato che tale figura non è presente nel settore ??
Inoltre, che atti bisogna adottare basta un decreto sindacale o bisogna rideterminare la dotazione organica?
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Re: MANSIONI SUPERIORI

Messaggioda gsalurso » 27/10/2015, 13:12

Nel vostro caso dovete preventivamente prevedere il posto in organico e modificare il piano triennale del fabbisogno di personale e, successivamente, assegnare il dipendente e bandire il concorso entro 90 gg. (comma 4).

Dlgs 165/2001, Articolo 52 Disciplina delle mansioni
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ... L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro puo' essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico. per non piu' di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
...
4. Nei casi di cui al comma 2, ... Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente e' assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e' nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore e' corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere
conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
Legge di Good: "Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." ;)
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Re: MANSIONI SUPERIORI

Messaggioda scheggia » 27/10/2015, 13:45

giusto per curiosità, ma quindi se ho capito bene se un dipendente con qualifica "tecnico" svolge in modo continuativo, costante e pieno mansioni prettamente amministrative,

tale dipendente non può cmq avanzare richiesta di passare da tecnico ad amministrativo.

giusto?

diciamo che vale il discorso "stupido lui a farlo".
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