Premesso che l'articolo 2122 c.c. prevede che "In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate negli articoli 2118 (indennità sostitutiva del preavviso) e 2120 (TFR) devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado(...)In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima."
pongo il seguente quesito :
1) Nel caso di dipendente deceduto senza coniuge, senza figli e senza gli altri aventi diritto di cui all'art. 2122 c.c., in assenza di testamento, l'Indennita' di mancato preavviso va corrisposta secondo le norme della successione legittima ( nel caso concreto spetta per meta' ai genitori e per meta' ai fratelli). Si domanda se l'importo deve essere comunicato per essere inserito nella dichiarazione di successione, dal momento che in questo caso il mancato preavviso non e' piu' iure proprio ma iure successionis
2) Si domanda inoltre se in tale caso, dal momento che e' corrisposto ai genitori e ai fratelli come iure successionis e non piu' come iure proprio, questo incide anche sulla attribuzione fiscale, nel senso che va operata l'aliquota del primo scaglione ( 23%) e non piu' l'aliquota di tassazione separata prevista per l'indennita' di mancato preavviso ( con evidenza in altra sezione del Cud)