Questiti su resti assunzionali e posti di nuova istituzione

Questiti su resti assunzionali e posti di nuova istituzione

Messaggioda AndreAnte » 01/11/2015, 16:18

Buongiorno,

il mio ente ha programmato le sue assunzioni a seguito della deliberazione Corte Conti 26/2015 - Sezione Autonomie prevedendo:

1. assunzioni su previsione 2014 in base a resti del triennio 2011-2013 con concorsi ordinari;
2. assunzioni con bandi di mobilità su previsione 2015 in base a cessazioni 2014 esclusivamente riservati al personale eccedentario delle province;

Per ciò che riguarda il punto 1, il comune non riuscirà a completare il suo programma entro la fine dell'anno.. oltretutto volevamo assumere un vigile ma queste assunzioni mi sembrano nulle in ogni caso visto il decreto enti locali..

Ora avremmo la necessità di convertire quella programmazione cambiando il profilo da assumere: da vigile a istruttore (figura che dovremmo trasformare nella dotazione organica e quindi di nuova istituzione).

M chiedo:

a) possiamo nel 2016 esaurire le assunzioni da resti che non abbiamo completato nel 2015 (oramai)?
Nel caso dobbiamo chiarire nel DUP il proseguimento di questa programmazione parallela a quella dei provinciali?
b) possiamo scorrere nostre graduatorie anche se il posto di istruttore è trasformato o di nuova istituzione?
c) possiamo scorrere graduatorie di altri enti anche se il posto è trasformato o di nuova istituzione?
d) nel caso c) che ci sembra la più idonea (scorrimento graduatorie altri enti per profili identici), è necessario effettuare la previa mobilità?
e) questa eventuale previa mobilità, a chi deve essere riservata?

Grazie.. siamo nel pallone..
AndreAnte
 
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Re: Questiti su resti assunzionali e posti di nuova istituzi

Messaggioda vgiannotti » 01/11/2015, 23:28

Vanno verificati i resti assunzionali non spesi nell'anno 2015, ossia come gli stessi si siano formati. Nell'anno 2016, a seguito della deliberazione della Sezione delle Autonomie che parla di resti dinamici o a scorrimento, si potranno utilizzare ancora i resti rinvenienti dalle cessazioni del 2012 e 2013 che hanno formato la base per le assunzioni dell'anno 2013 e 2014 in parte non utilizzate. Questi resti possono ancora essere utilizzati nel 2016, mentre si perdono se non utilizzati i resti relativi alle cessazioni dell'anno 2011 che hanno formato il budget assunzionale del 2012.
Nel DUP va inserita la programmazione triennale e, in caso di modifica va aggiornato il DUP. La programmazione va modificata per tenere conto della nullità di assunzioni a qualsiasi titolo di un istruttore della polizia locale.
Prima di scorrere altre graduatorie, anche di altri enti, resta obbligatoria l'attivazione della mobilità di cui all'art.34-bis D.Lgs. 165/01, il quale dura 60 giorni dalla richiesta e quindi anche in questo caso si va oltre l'anno 2015. Non va effettuata la mobilità volontaria essendo recessiva rispetto allo scorrimento della graduatoria (sia interna che di altro ente previa convenzione e nulla osta allo scorrimento da parte del Comune interessato).
vgiannotti
 
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Re: Questiti su resti assunzionali e posti di nuova istituzi

Messaggioda GiovannaS » 02/11/2015, 9:46

vgiannotti ha scritto:Non va effettuata la mobilità volontaria essendo recessiva rispetto allo scorrimento della graduatoria (sia interna che di altro ente previa convenzione e nulla osta allo scorrimento da parte del Comune interessato).


Scusi: non ho capito perchè non andrebbe fatta la mobilità volontaria ex art. 30 Dlgs 165.

Inoltre non ho capito bene se è consentito lo scorrimento di graduatoria anche su posti di nuova istituzione o trasformati.
GiovannaS
 
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Re: Questiti su resti assunzionali e posti di nuova istituzi

Messaggioda vgiannotti » 02/11/2015, 9:59

Rispetto allo scorrimento di una graduatoria, la mobilità volontaria andrebbe motivata, mentre non risulta necessario il contrario, tale è la prevalenza della posizione del Consiglio di Stato in materia. Trattandosi di concorsi pubblici ovvero di scorrimento di graduatorie anche presso enti diversi, va obbligatoriamente effettuata la mobilità obbligatoria ex art.34-bis (Circ. Dip. Funz. Pubblica n.4/2008 paragr. 5), risulta indifferente se si tratti di posti di nuova istituzione o esistenti in caso di scorrimento come nel caso di graduatorie presso altri enti. Se si vuole fare la mobilità volontaria, andrà motivato il mancato scorrimento di eventuali graduatorie esistenti presso l'ente, e in ogni caso è necessario verificare il bando originario cosa diceva all'epoca al fine di verificare l'eventuale obbligo allo scorrimento.
vgiannotti
 
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