Il Comandante della POLIZIA LOCALE nel mese di Maggio 2015 ha avviato una selezione ex art 16 l.56/1986 per assunzione tre ausiliari del traffico per la durata di anni uno, prorogabile.
Il 22 giugno, a seguito detta selezione, sono stati sottoscritti i tre contratti individuali di lavoro di ausiliari del traffico per la durata di 12 mesi prorogabili fino ad un max di 36 mesi.
Si chiede di conoscere se alla luce dell’art.5 del D.L. 78/2015 correrà l’obbligo di interrompere il rapporto di lavoro allo scadere del V mese decorrenti dal 22 Giugno?
Quali ripercussioni graverebbero sull’Amministrazione a seguito rivendicazioni sindacali per l’interruzione (eventuale) del rapporto di lavoro?
Si potrebbe interpretare l’art 5 del decreto coordinandolo con il comma 424 della legge 190/2014 intendendo esclusa ogni forma di reclutamento con qualsivoglia tipologia contrattuale a tempo INDETERMINATO e non già a tempo determinato?
Sul tema della STAGIONALITA’ ,a parte di quella chiaramente riferita alla STAGIONE..., l’Amministrazione ha poteri per definire la propria stagionalità riferita a particolari esigenze territoriali quali l’avvio di una nuova intensa attività turistica per la quale necessiterebbe ,a causa di un notevole aumento delle presenze,incrementare taluni servizi?
NEL RINGRAZIARE ,porgo cordiali saluti.