Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

La legge 114/2014 prevede la possibilità da parte delle Amministrazioni di licenziare unilateralmente i propri dipendenti al compimento dei requisiti per la pensione anticipata.
Per il 2015 tali requisiti sono i seguenti:
Aver compiuto 62 anni di età ed aver maturato requisito di anzianità lavorativa di
42 anni e 6 mesi per gli uomini
41 anni e 6 mesi per le donne .
La legge 190/2014 all'art1 comma 113 ha previsto inoltre che per le pensioni decorrenti dall'1.1.2015 e fino al 31.12.2017 non si applichino le riduzioni del trattamento pensionistico per chi ha meno di 62 anni di età.
La mia domanda è:
Qualora un dipendente raggiunga i requisiti di cui sopra l'Amministrazione è tenuta obbligatoriamente a collocarlo a riposo o ne ha solo facoltà?
Per il 2015 tali requisiti sono i seguenti:
Aver compiuto 62 anni di età ed aver maturato requisito di anzianità lavorativa di
42 anni e 6 mesi per gli uomini
41 anni e 6 mesi per le donne .
La legge 190/2014 all'art1 comma 113 ha previsto inoltre che per le pensioni decorrenti dall'1.1.2015 e fino al 31.12.2017 non si applichino le riduzioni del trattamento pensionistico per chi ha meno di 62 anni di età.
La mia domanda è:
Qualora un dipendente raggiunga i requisiti di cui sopra l'Amministrazione è tenuta obbligatoriamente a collocarlo a riposo o ne ha solo facoltà?