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Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

MessaggioInviato: 03/11/2015, 15:03
da MARGHERITA14
La legge 114/2014 prevede la possibilità da parte delle Amministrazioni di licenziare unilateralmente i propri dipendenti al compimento dei requisiti per la pensione anticipata.
Per il 2015 tali requisiti sono i seguenti:
Aver compiuto 62 anni di età ed aver maturato requisito di anzianità lavorativa di
42 anni e 6 mesi per gli uomini
41 anni e 6 mesi per le donne .

La legge 190/2014 all'art1 comma 113 ha previsto inoltre che per le pensioni decorrenti dall'1.1.2015 e fino al 31.12.2017 non si applichino le riduzioni del trattamento pensionistico per chi ha meno di 62 anni di età.

La mia domanda è:
Qualora un dipendente raggiunga i requisiti di cui sopra l'Amministrazione è tenuta obbligatoriamente a collocarlo a riposo o ne ha solo facoltà?

Re: Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

MessaggioInviato: 04/11/2015, 9:57
da Paolo Gros
ne ha solo facoltà

Re: Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

MessaggioInviato: 15/01/2016, 10:19
da Venezia2016
La nostra Amministrazione sta valutando se adottare, da quest'anno, l'istituto della risoluzione unilaterale del contratto di lavoro.
Al momento attuale all’interno del nostro organico non abbiamo nessun dipendente che ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento, ma nel corso del 2016 ci saranno alcuni casi e a questo punto non sappiamo quale sarebbe la procedura corretta da seguire.
Premesso che la “certificazione del diritto alla pensione” l’Inps la rilascia al momento in cui l’iscritto ha maturato un qualche diritto alla pensione, ci chiediamo se il termine di preavviso fate decorrere “dalla data di maturazione del requisito di anzianità contributiva per l’accesso alla pensione” o anche prima della maturazione?