incarico dirigenziale

Inviato:
11/11/2015, 16:54
da decima
Sono titolare p.o in un ente da 3.000 abitanti (ente A).
Un comune di 50.000 abitanti mi ha offerto l'incarico dirigenziale (ente B).
Soluzione 1) aspettativa presso l'ente A e incarico dirigenziale art. 110 presso l'ente B
Anche se sembra assurdo.....l'ente A potrebbe poi utilizzarmi art. 1 comma 557 L. 311/2014?
Soluzione 2) convenzione tra i 2 enti per la gestione del servizio, l'ente B mi conferisce l'incarico dirigenziale mentre nell'ente A continuo come p.o.
E' possibile?
Soluzione 3) ???????
Grazie a chiunque mi possa fornire un parere
Re: incarico dirigenziale

Inviato:
12/11/2015, 9:41
da Paolo Gros
aspettativa presso l'ente A e incarico dirigenziale art. 110 presso l'ente B ( guarda che lì'incarico 110 non ha contratto dirigenziale ma EELL o di diritto privato eccezionalmente )
lr slri soluzioni non sono percorribili
Re: incarico dirigenziale

Inviato:
12/11/2015, 10:53
da decima
Grazie Paolo,
quindi....non vedi nessuna strada percorribile?
Re: incarico dirigenziale

Inviato:
13/11/2015, 9:46
da decima
e con l'istituto del comando?
Re: incarico dirigenziale

Inviato:
13/11/2015, 9:51
da Paolo Gros
il comando e' sempre possibile ma si rimane ovviamente nell'inquadramento professionale dell'organo comandante
Re: incarico dirigenziale

Inviato:
13/11/2015, 10:05
da decima
quindi.....non ho modo di prendere un treno che penso non ricapiti più......tristezza
grazie comunque
Re: incarico dirigenziale

Inviato:
16/11/2015, 11:14
da GiovannaS
Non ho capito bene la risposta di Paolo.
A me pare che sia fattibile l'incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 110 c. 1 TUEL, con aspettativa obbligata nell'ente di provenienza.
Quello che mi pare difficile è l'utilizzo nell'ente di provenienza, dato che è un ente privo di dirigenti.
Re: incarico dirigenziale

Inviato:
16/11/2015, 11:15
da GiovannaS
Integro: il treno non lo perde, ma deve accettare di abbandonare l'ente A per un periodo.
Re: incarico dirigenziale

Inviato:
16/11/2015, 12:02
da decima
Anche io sapevo che con il 110 sarebbe stato possibile. Non mi risulta però che il mio ente abbia l'obbligo di concedermi l'aspettativa ..... Mi sfugge qualcosa?
Re: incarico dirigenziale

Inviato:
16/11/2015, 12:15
da GiovannaS
Art. 110
Incarichi a contratto
((1. Lo statuto puo' prevedere che la copertura dei posti di
responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o
di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo
determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli
stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque
in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella
dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno
una unita'. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono
conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai
soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza
pluriennale e specifica professionalita' nelle materie oggetto dell'
incarico.))
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
negli enti in cui e' prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i
criteri e le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori
della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i
dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono
stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del
totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva
e comunque per almeno una unita'. Negli altri enti, il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i
criteri e le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori
della dotazione organica, solo in assenza di professionalita'
analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo
determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari
dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la
qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura
complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione
organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unita' superiore, o
ad una unita' negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20
unita'.
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata
superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della
provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello
previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per
il personale degli enti locali, puo' essere integrato, con
provvedimento motivato della giunta, da una indennita' ad personam,
commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale,
anche in considerazione della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennita' ad
personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio
dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
4. Il contratto a tempo determinato e' risolto di diritto nel caso
in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle
situazioni strutturalmente deficitarie.
((5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2
del presente articolo nonche' dell'incarico di cui all'articolo 108,
i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in
aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di
servizio.))
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il
regolamento puo' prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto
di professionalita'.