da gsalurso » 25/11/2015, 12:59
Le interpretazioni della norma, come al solito, sono contraddittorie e, come al solito, dobbiamo applicare le norme a nostro rischio e pericolo.
Corte dei Conti Lazio, deliberazione 91/2014
il comando non è una assunzione di personale ma una forma di mobilità, di regola temporanea.
Considerato che la ratio dell’art.9, comma 28, del D.L. 78/2010 è quella di limitare la spesa connessa all’utilizzo di forme di lavoro flessibile che generano un incremento della spesa pubblica globale, per l’ente utilizzatore, la spesa relativa al personale in posizione di comando non può essere assimilata a quella relativa ad una assunzione a tempo determinato rilevante ai sensi della norma indicata (a condizione che la medesima spesa sia stata figurativamente mantenuta dall’ente cedente).
Corte dei conti Umbria, deliberazione 95/2015
Il comando è equiparabile, ai fini giuridici, ad una forma di assunzione a tempo determinato o di lavoro flessibile ed i relativi oneri economici vanno ad incidere, in misura proporzionale alla prestazione lavorativa, esclusivamente sul bilancio dell’ente beneficiario, o perché da questo sostenuti direttamente o perché periodicamente rimborsati all’ente cui appartiene il personale in comando che è anche titolare del rapporto di lavoro, in base agli accordi di collaborazione intervenuti tra gli enti interessati.l’ente locale che si avvale del personale comandato deve includere i relativi oneri economici nella spesa complessiva del personale, in tal modo soggiacendo al limite di spesa previsto dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.
Questi sono soltanto due esempi. Se fai una ricerca ne troverai a decine, anche se sembra che l'interpretazione prevalente sia quella di escludere il personale comandato dal limite del 50% delle assunzioni a TD del 2009, nel caso in cui la spesa sia mantenuta nelle spese del personale dell'Ente cedente.
Legge di Good:
"Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." 