Utilizzo dei resti derivanti dalle capacità assunzionali

Dissenso tra alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti sulle modalità di utilizzo dei resti derivanti dalle capacità assunzionali del triennio precedente (utilizzo autorizzato dal DL n. 78/2015):
• La sezione Campania ritiene che tale possibilità sia subordinata all’inserimento preventivo delle assunzioni nella programmazione del fabbisogno, considerando che tali resti vanno ad aggiungersi al budget ordinario delle nuove assunzioni (parere n. 222/2015).
• La sezione Lombardia, invece, ritiene che tale possibilità non debba essere assoggettata al vincolo della programmazione del fabbisogno del personale, in quanto si tratta di “una regola nuova e ulteriore rispetto alle possibilità assunzionali” (deliberazione n. 398/2015).
• La sezione Puglia, infine, in accordo con la posizione della Lombardia, ritiene che tale possibilità sia soggetta al “rispetto dei vincoli di finanza pubblica” tra cui non è incluso l’inserimento preventivo delle assunzioni nella programmazione del fabbisogno (parere n. 122/2015).
• La sezione Campania ritiene che tale possibilità sia subordinata all’inserimento preventivo delle assunzioni nella programmazione del fabbisogno, considerando che tali resti vanno ad aggiungersi al budget ordinario delle nuove assunzioni (parere n. 222/2015).
• La sezione Lombardia, invece, ritiene che tale possibilità non debba essere assoggettata al vincolo della programmazione del fabbisogno del personale, in quanto si tratta di “una regola nuova e ulteriore rispetto alle possibilità assunzionali” (deliberazione n. 398/2015).
• La sezione Puglia, infine, in accordo con la posizione della Lombardia, ritiene che tale possibilità sia soggetta al “rispetto dei vincoli di finanza pubblica” tra cui non è incluso l’inserimento preventivo delle assunzioni nella programmazione del fabbisogno (parere n. 122/2015).