da ladyb2 » 31/01/2015, 13:59
L'art. 17 L. 266/99 ha la stessa valenza della L. che favorisce i provinciali. Non si può bloccare la mobilità, anche perché i provinciali devono accettare anche loro qualche anno di distanza dalla propria famiglia per salvare il loro posto di lavoro come lo ha fatto chi ha i requisiti della predetta L. 266 e vuole riavvicinarsi al proprio nucleo familiare.
La mobilità implica che laddove si copra un posto se ne svuota un altro.