da Samuele77 » 27/07/2017, 16:23
Le mansioni superiori sono ammesse non solo in caso di vacanza del posto, ma anche nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza (art. 52 dlgs 165/2001, art. 8 ccnl 14.09.2000).
Tuttavia, per il caso della sostituzione della posizione organizzativa, bisogna prima di tutto tenere presente che gli incarichi di PO possono essere dati solo a dipendenti di categoria D, o eccezionalmente a dipendenti C nel caso in cui manchino dipendenti di categoria D in tutto l'ente (art. 11 CCNL 31.03.1999).
Inoltre, bisogna fare riferimento all'ordinamento dell'ente. Il regolamento degli uffici e dei servizi (o diverso atto organizzativo interno) dovrebbe avere previsto qualcosa riguardo alle sostituzioni temporanee delle PO provviste di funzioni dirigenziali, visto che è un evento che si verifica regolarmente, se non altro per ferie o altre ragioni, e certamente l'attività esterna dell'ente non si può bloccare tutte le volte che una PO va in ferie.
In ogni caso la soluzione meno rischiosa (cioè quella non attaccabile dal punto di vista del danno erariale) è l'affidamento di un incarico ad interim ad altra PO oppure al Segretario comunale (in quest'ultimo caso se compatibile con l'ordinamento comunale degli uffici), ed è così che generalmente funzionano le sostituzioni negli ordinamenti comunali.
In caso di attribuzione dell'incarico di sostituzione ad altra PO, la PO sostituita mantiene ovviamente la sua retribuzione di posizione. La PO "supplente" ha la stesssa retribuzione di posizione che aveva prima di avere l'incarico ad interim, ma, eventualmente, potrebbe godere di un aumento della retribuzione di risultato, nei limiti della quota di retribuzione di risultato non corrisposta al dipendente assente, e in funzione degli obiettivi effettivamente raggiunti e pertinenti alla posizione di cui è supplente, nella misura in cui sia dimostrabile la riconduzione di questi risultati al suo operato ed alla sua responsabilità (ARAN, orientamento RAL_1610). Tuttavia la retribuzione di risultato non può comunque superare il tetto del 25% della retribuzione di posizione, nemmeno per effetto del suddetto "aumento" della retribuzione di risultato.
Per quanto riguarda il quesito di Silvia Emmanuelli, la posizione organizzativa (con eventuali connesse funzioni dirigenzial) è in generale un incarico affidabile e richiedibile a tutti i dipendenti di categoria D, a prescindere dal fatto che nel vecchio ordinamento fossero di 8 o 7 livello. Detto questo, riguardo alle modalità di sostituzione e ai requisiti per ricoprire gli incarichi di PO, si faccia riferimento, ancora una volta, all'ordinamento interno dell'ente.