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Sospensione lavoro e sospensione stipendio

MessaggioInviato: 17/12/2015, 9:32
da teoz
Con provvedimento del Segretario Comunale (che verrà probabilmente impugnato dal dipendente), viene sospeso un dipendente dal servizio per 45 giorni, senza stipendio. Vi chiedo se secondo voi, come ufficio paghe, devo sospendere il stipendio in base a questo provvedimento o se devo comportarmi in altro modo, dato che l'argomento è molto delicato (tra l'altro il dipendente ha una cessione del quinto e assegni familiari§).
Grazie per i vostri consigli.

Re: Sospensione lavoro e sospensione stipendio

MessaggioInviato: 17/12/2015, 10:35
da gsalurso
Se l'ufficio per i procedimenti disciplinari ti ha comunicato l'irrogazione della sanzione, non puoi fare altro che applicarla.
CCNL 11 aprile 2008 Art. 3 - Codice disciplinare
Comma 6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi …
Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all’art. 52, comma 2, lett. b) (retribuzione base mensile) del CCNL del 14.9.2000 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell’anzianità di servizio.
N.B. l'indennità del 50% non ha natura retributiva ma assistenziale.
Per quanto riguarda la cessione del quinto andrà sospesa e la data di scadenza slitterà di un periodo pari ai mesi di sospensione.

Re: Sospensione lavoro e sospensione stipendio

MessaggioInviato: 17/12/2015, 14:26
da teoz
grazie mille !!!! sei stato preziosissimo.

Re: Sospensione lavoro e sospensione stipendio

MessaggioInviato: 17/12/2015, 14:33
da teoz
quindi se ho capito bene ... questo retribuzione del 50% considerata "assistenziale" non sarà assogettata a contributi ?

Re: Sospensione lavoro e sospensione stipendio

MessaggioInviato: 17/12/2015, 15:02
da gsalurso
teoz ha scritto:quindi se ho capito bene ... questo retribuzione del 50% considerata "assistenziale" non sarà assogettata a contributi ?

Felice di essere stato utile.
Il punto è stato chiarito da copiosa giurisprudenza:
T.A.R. Calabria, 28/4/2001, n. 316: "L'assegno alimentare non ha natura retributiva in quanto non sorge a fronte di una prestazione lavorativa bensì assistenziale…";
Consiglio Stato, sez. IV, 29/1/1996, n. 65: "L'assegno alimentare corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare dal servizio non è ripetibile nel caso di risoluzione retroattiva del rapporto di impiego, non avendo l'assegno natura retributiva, ma assistenziale, siccome destinato a far fronte alle esigenze di vita del dipendente privato della retribuzione.";
Consiglio Stato, sez. IV, 24/1/1990, n. 37, l'assegno alimentare corrisposto, ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 all'impiegato sospeso cautelarmente dal servizio, non ha natura retributiva e non è, pertanto assoggettabile a ritenute previdenziali.
Consiglio Stato a. plen., 26/10/1988, n. 9: "L'assegno alimentare contemplato dall'art.82 t.u. 10 gennaio 1957 n. 3 in favore del dipendente statale sospeso dall'impiego è credito di valuta e non ha natura retributiva in quanto non sorge a fronte di una prestazione lavorativa; esso, pertanto, non è assoggettabile a rivalutazione monetaria.";