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TUTELA DELLA PRIVACY

MessaggioInviato: 14/01/2016, 23:26
da pbonifacio
Domanda lapidaria, può il Sindaco o altro amministratore chiedere di visionare i file del PC di un dipendente comunale, o ciò si configura come violazione della privacy ?
grazie

Re: TUTELA DELLA PRIVACY

MessaggioInviato: 15/01/2016, 9:08
da Paolo Gros
il sindaco dovrebbe fare il sindaco e lasciare ttali compiti al tenente Colombo o all'ispettore Challagan

Re: TUTELA DELLA PRIVACY

MessaggioInviato: 15/01/2016, 10:05
da pla.bonifacio
Vorrei sapere se posso adire qualche azione nei suoi confronti anche di natura legale, visto che lui questa sensibilità non ce l'ha?

grazie come sempre Paolo

Re: TUTELA DELLA PRIVACY

MessaggioInviato: 15/01/2016, 15:17
da gsalurso
pbonifacio ha scritto:Domanda lapidaria, può il Sindaco o altro amministratore chiedere di visionare i file del PC di un dipendente comunale, o ciò si configura come violazione della privacy ?
grazie


Come dice Paolo Gros "il Sindaco dovrebbe fare il Sindaco" e queste attività non rientrano nelle sue competenze, ma il dirigente potrebbe avvalersi del comma 2 dell'art.4 della Legge 300/70 come modificata dal "jobs act" che esclude dal divieto di controllo computer, smartphone aziendali ecc. a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione. (N.B. Leggere Email o SMS personali è sempre vietato).

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151
Art. 23 Modifiche all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e all'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. L'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo). -
1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilita' di controllo a distanza dell'attivita' dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. [ ...].
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalita' d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».