Niente assunzioni senza il piano per le pari opportunità

Inviato:
26/01/2016, 10:06
da Moderatore Tutto PA
La Corte dei Conti, sezione di controllo della regione Veneto, ha decretato l’illegittimità delle assunzioni di personale effettuate in assenza di un piano delle azioni positive in materia di pari opportunità (ex art. 48 del DLgs 198/2006): la predisposizione di tale piano, infatti, costituisce un requisito essenziale per gli enti che intendono inserire a carico del loro bilancio l’assunzione di nuove risorse umane, e non costituiscono circostanza attenuante o esimente nè la predisposizione tardiva del documento per ratificare le assunzioni avvenute precedentemente, né l’acquisizione di risorse tramite mobilità volontaria (Corte dei Conti, sezione Veneto, deliberazione n. 531/2015).
Re: Niente assunzioni senza il piano per le pari opportunità

Inviato:
26/01/2016, 10:12
da Paolo Gros
aria fritta...ormai chi puo' piu' assumere.......suvvia
Re: Niente assunzioni senza il piano per le pari opportunità

Inviato:
26/01/2016, 11:25
da PAOLO1971
Be...noi sui resti qualcosa abbiamo fatto.
Comunque mi raccordo all'argomento per chiedere se tra le condizioni di legittimità delle assunzioni si inserisce anche l'istituzione del CUG previsto dalla legge 183/2010 che ha unificato i due precedenti (comitato antimobbing + pari opportunità).
Qualcuno sostiene questa tesi!
Ho letto di questo organismo dei suoi poteri consultivi e propositivi...ma da nessuna parte che la sua mancanza è tale da inficiare le assunzioni.
Re: Niente assunzioni senza il piano per le pari opportunità

Inviato:
27/01/2016, 21:43
da WB1
Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il CUG "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni (art. 57 d. lgs. 165/2001).
Le amministrazioni pubbliche predispongono Piani di azioni positive (PAP) tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne (art. 48 d. lgs. 198/2006).
I piani PAP hanno durata triennale.
In caso di inadempimento, l’amministrazione non può assumere nuovo personale (art. 6, comma 6, d.lgs. n. 165/2001)
---
Art. 48 - d. lgs. 198/2006
Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni (D. lgs. 23 maggio 2000, n. 196, art. 7, comma 5)
1. Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1, e 57, comma 1, del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non
economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'art. 42 del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in
mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse, sentito inoltre, in
relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all'art. 10, e la consigliera o il consigliere
nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la
consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad
assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi.
A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l'eventuale scelta del candidato di sesso maschile è accompagnata da un'esplicita ed adeguata motivazione. I piani di cui al presente art. hanno durata triennale. In caso di mancato adempimento si applica l'articolo 6, comma 6, del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 57 del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Re: Niente assunzioni senza il piano per le pari opportunità

Inviato:
28/01/2016, 12:20
da PAOLO1971
l piani triennali per le azioni positive sono condizioni di legittimità delle assunzioni
Non mi sembra possa dirsi la stessa cosa per il CUG (la mia domanda era questa).
Re: Niente assunzioni senza il piano per le pari opportunità

Inviato:
28/01/2016, 17:13
da WB1
Provo a dare la mia opinione:
mancando il CUG ( la cui costituzione è obbligatoria ai sensi Art.57 comma 1 Dlgs 165/2001) manca un soggetto chiave di partecipazione e consultazione sindacale ( previsti : dalla legge art. 9 - art. 42 - art.57 comma 3 del Dlgs.165/2001, dai contratti collettivi e di solito dal regolamento comunale CUG ) che impediscono o inficiano una eventuale approvazione del PAP e da cio’ deriva il blocco delle assunzione di nuovo personale (art. 48 del Decreto legislativo n. 198 del 2006 - art. 6 comma 6 Dlgs.165/2001).
Re: Niente assunzioni senza il piano per le pari opportunità

Inviato:
11/04/2016, 15:01
da albatros
Cosa accade, secondo voi, se, a seguito di interpello, soltanto una, tra le oo.ss. contattate, ha designato il proprio componente del CUG? Si può procedere alla costituzione del CUG? Secondo le linee guida della PCM, il CUG "si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei/delle componenti previste"...
Re: Niente assunzioni senza il piano per le pari opportunità

Inviato:
14/04/2016, 11:50
da GiovannaS
Noi abbiamo insistito con le OOSS.
Non mi pare si possa fare senza
Re: Niente assunzioni senza il piano per le pari opportunità

Inviato:
14/04/2016, 12:40
da Samuele77
A mio parere se una o più OOSS che hanno titolo per essere invitate non nominano alcun rappresentante, si può procedere anche con una sola Organizzazione Sindacale facendo comunque attenzione a comporre il CUG con lo stesso numero di rappresentanti dell'ente e dei sindacati. In questo caso quindi il CUG sarebbe composto da un effettivo e un supplente per l'ente, e un effettivo e un supplente per i sindacati.
La nomina di rappresentanti sindacali nel CUG (come agli altri analoghi organi paritetici e come anche in occasione della composizione della delegazione trattante in una trattativa sindacale) è un diritto, non è un obbligo, per cui se un un sindacato non lo esercita pur essendo stato regolarmente invitato a farlo entro un termine congruo, a mio parere decade dall'esercizio del diritto. L'ente non può certo subire le pesanti conseguenze derivanti dalla mancata costituzione del CUG a causa dell'inerzia di un sindacato che non si preoccupa di difendere gli interessi a tutela dei quali il CUG è previsto.