permessi brevi

Buona sera.
I permessi brevi ex art. 20 CCNL 1995 sono più o meno regolamentati, pur con un certo margine di apprezzamento discrezionale , quanto ai termini entro i quali debbono essere recuperati; sicché il termine di due mesi può, in taluni casi essere differito a quello dei sei mesi (e più, ove soccorrano comprovate e documentate esigenze).
Nulla si dice, per contro, circa l'ipotesi che il dipendente degli EELL effettui il recupero nella stessa giornata, posponendo l'uscita di un lasso di tempo pari a quello fruito, magari in prosieguo rispetto alla pausa pranzo: trattasi di permessi brevi propriamente detti anche in questo caso?
Grazie
I permessi brevi ex art. 20 CCNL 1995 sono più o meno regolamentati, pur con un certo margine di apprezzamento discrezionale , quanto ai termini entro i quali debbono essere recuperati; sicché il termine di due mesi può, in taluni casi essere differito a quello dei sei mesi (e più, ove soccorrano comprovate e documentate esigenze).
Nulla si dice, per contro, circa l'ipotesi che il dipendente degli EELL effettui il recupero nella stessa giornata, posponendo l'uscita di un lasso di tempo pari a quello fruito, magari in prosieguo rispetto alla pausa pranzo: trattasi di permessi brevi propriamente detti anche in questo caso?
Grazie