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RICHIESTA CAMBIO MANSIONE

MessaggioInviato: 11/02/2016, 20:18
da gi.gi81
buonasera,
un dipendente comunale a cui, a seguito di visita di commissione medica INPS, è stata concessa una invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% ex artt. 2 e 12 L. 118/1971, ha chiesto il cambio di mansione ritenendo di non poter svolgere quella attuale. L'ente non ha un medico competente a cui il responsabile del personale può sottoporre la valutazione del caso. Cosa è necessario fare? Io pensavo di richiedere per il dipendente la visita collegiale al Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL) dell’Azienda Usl.
Grazie in anticipo

Re: RICHIESTA CAMBIO MANSIONE

MessaggioInviato: 15/02/2016, 12:08
da gsalurso
gi.gi81 ha scritto:invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%

da come scrivi sembra che debba essere collocato a riposo per "inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro" e non ti puoi limitare ad una modifica delle mansioni.

Re: RICHIESTA CAMBIO MANSIONE

MessaggioInviato: 15/02/2016, 23:19
da Lima
gsalurso ha scritto:
gi.gi81 ha scritto:invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%

da come scrivi sembra che debba essere collocato a riposo per "inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro" e non ti puoi limitare ad una modifica delle mansioni.

Non bisogna fare confusione fra le commissioni mediche ed il risultato che ne consegue.
L'inabilità alla mansione la può certificare il medico competente ai sensi del d.lgsvo 81/08. Per fare un esempio, il mio collega centralinista ha un'invalidità al 100%, ma non è inidoneo per la mansione di centralinista. Quindi è il medico competente che valuta in base alla documentazione presentata dal lavoratore se è ancora idoneo alla mansione e se può essere spostato ad altra mansione.
Per essere collocato a riposo invece il collega dovrebbe presentarsi alla (altra) commissione di Verifica regionale per valutare se inabile alla mansione, o c'è una inabilità assoluta al proficuo lavoro.
Nel primo caso, se la commissione riconosce l'inabilità alla mansione, l'esito viene trasmesso all'Ente che deve dichiarare se può ricollocare utilmente il dipendente ad altra mansione. Se così non è, l'Ente lo dichiara ed il dipendente può essere collocato a riposo anticipatamente: la misura della pensione è proporzionata agli anni di contributi versati. Se invece collocato a riposo per inabilità assoluta, l'ente prende atto ed il dipendente viene collocato d'ufficio.
Se un dipendente ha un attestato di invalidità = o > del 75% ha diritto ad un "anticipo" sui tempi del diritto al pensionamento, oltre ad altri benefici che può approfondire in un patronato