Fondo per il lavoro straordinario: possibili reintegrazioni

I dettami previsti dall’art. 14 del contratto del 1° aprile 1999 prevedono che:
• il tetto del fondo per il lavoro straordinario è pari all’importo in vigore nel 1998 con riduzione una tantum del 3%;
• la suddetta riduzione è destinata ad incrementare la parte stabile del fondo;
• il tetto così fissato non può essere aumentato salvo casi eccezionali.
Le indicazioni fornite dall’Aran definiscono che:
• le amministrazioni hanno facoltà di tagliare le risorse del fondo per il lavoro straordinario e destinare tale riduzione sia alla parte stabile del fondo sia alla parte stabile del fondo per il salario accessorio;
• le amministrazioni hanno facoltà di reintegrare le risorse del fondo per il lavoro straordinario,
- purché le somme così risparmiate siano state utilizzate dall’ente come economie di bilancio (e non destinate al fondo per il salario accessorio);
- purché il reintegro non comporti il superamento del tetto fissato dal suddetto art. 14;
- purché il reintegro rispetti i vincoli riguardanti il patto di stabilità/pareggio di bilancio e quelli riguardanti il tetto di spesa del personale;
- purché il reintegro non violi il divieto imposto dalla Legge di stabilità 2016 sul superamento delle risorse destinate al salario accessorio nel 2015.
• il tetto del fondo per il lavoro straordinario è pari all’importo in vigore nel 1998 con riduzione una tantum del 3%;
• la suddetta riduzione è destinata ad incrementare la parte stabile del fondo;
• il tetto così fissato non può essere aumentato salvo casi eccezionali.
Le indicazioni fornite dall’Aran definiscono che:
• le amministrazioni hanno facoltà di tagliare le risorse del fondo per il lavoro straordinario e destinare tale riduzione sia alla parte stabile del fondo sia alla parte stabile del fondo per il salario accessorio;
• le amministrazioni hanno facoltà di reintegrare le risorse del fondo per il lavoro straordinario,
- purché le somme così risparmiate siano state utilizzate dall’ente come economie di bilancio (e non destinate al fondo per il salario accessorio);
- purché il reintegro non comporti il superamento del tetto fissato dal suddetto art. 14;
- purché il reintegro rispetti i vincoli riguardanti il patto di stabilità/pareggio di bilancio e quelli riguardanti il tetto di spesa del personale;
- purché il reintegro non violi il divieto imposto dalla Legge di stabilità 2016 sul superamento delle risorse destinate al salario accessorio nel 2015.