da gsalurso » 07/03/2016, 20:07
INPS Visite fiscali 2015: reperibilità
Nel periodo di assenza per malattia il dipendente ha l’obbligo di rimanere presso il domicilio comunicato. Qualora dovesse allontanarsi per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti, ha l’obbligo di comunicare preventivamente l’assenza all’amministrazione e produrre come giustificativo l’attestazione rilasciata da struttura, pubblica o privata, che ha erogato la prestazione.
Il vincolo di reperibilità decade nei seguenti casi:
1) malattie di una certa entità di cui necessitano cure salvavita.
2) Infortuni di lavoro.
3) Patologie documentate e identificate le cause di servizio.
4) Quadri morbosi inerenti alla circostanza di menomazione attestata.
5) Gestazione a rischio.
Non sono sanzionabili le assenze per:
- ricovero ospedaliero,
- periodi di malattia accertati da precedente visita di controllo,
- causa di forza maggiore, concomitanza di visite, prestazioni o accertamenti specialistici, situazione che abbia reso imprescindibile e indifferibile la presenza del lavoratore altrove, per evitare gravi conseguenze per sé o per i componenti del suo nucleo familiare.
Legge di Good:
"Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." 