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inidoneità permanente assoluta

MessaggioInviato: 09/03/2016, 14:16
da Fabio Piero Fracasso
Buongiorno.
Ho già letto, oggi, alcuni quesiti relativi all'ipotesi di inabilità ( tuttavia temporanea o non ancora assoluta conclamata).

La materia dell'inidoneità psicofisica permanente è stata compiutamente rivisitata dal DPR 171/2011.
Una delle innovazioni più significative ha riguardato l'ipotesi che sia la stessa amministrazione pubblica a procedere, d'ufficio, per la dichiarazione del ricorrere di tale situazione.

Ora, a parte le prime due ipotesi contemplate dall'art. 3 (superamento del primo periodo di conservazione del posto e disturbi gravi del comportamento, che fanno presumere l'inidoneità assoluta), la terza ipotesi apre il varco ad interpretazioni non del tutto univoche ( "condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneita' fisica permanente assoluta o relativa al servizio").

Nel caso specifico il dipendente (affetto da patologie gravissime) è assente da quasi due anni ma non ha superato la soglia del periodo di superamento del comporto, in quanto il suo medico curante riconduce le assenze, indiscriminatamente, allo svolgimento di terapie salvavita (anche le sedute di fisiokinesiterapia...), nonostante l'ente lo abbia ammonito sull'esistenza di orientamenti ARAN molto più restrittivi al riguardo.

Domande: 1. incombe un obbligo per l'ente di procedere d'ufficio, atteso che, a questa stregua, non sarà mai integrata la fattispecie di superamento del comporto?
2. Se l'ente procede d'ufficio ciò si riverbera in modo negativo sul dipendente in termini di pensione e contributi?.
Grazie per l'attenzione

Re: inidoneità permanente assoluta

MessaggioInviato: 09/03/2016, 15:39
da gsalurso
Il testo della norma dice "avvia " la procedura, quindi dovrebbe essere "un atto dovuto" per l'Amministrazione, nel caso "presuma" che la situazione di salute del dipendente comporti l'inidoneita' fisica permanente assoluta o relativa al servizio, nell'art. 5 invece dice "l'amministrazione puo' chiedere" e quindi sembrerebbe un atto discrezionale.
Art. 3, comma 3 La pubblica amministrazione avvia la procedura ... nei seguenti casi: ...
c) condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneita' fisica permanente assoluta o relativa al servizio.
Art. 5, comma 2. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) e c), l'amministrazione puo' chiedere che il dipendente sia sottoposto a visita da parte dell'organo medico competente, al fine di verificare l'eventuale inidoneita' relativa o assoluta, dandone immediata e contestuale comunicazione al dipendente interessato.

Come fare per presumere?
Soprattutto da parte di un funzionario con preparazione in campo giuridico e non medico, suggerirei la richiesta di un parere al medico competente previsto dal d.lgs 81/2008.
N.B. per rendere le cose ancora più complicate
Art. 9 comma 4. Resta salva la disciplina di maggior favore per le situazioni in cui sia accertato lo stato di tossicodipendenza e di alcolismo cronico, nonche' di gravi patologie in stato terminale del dipendente.
Il principio a cui mi atterrei in un caso come il tuo e quello del "buon andamento della P.A."; se effettivamente si presume che il dipendente non potrà più prestare servizio, economicità ed efficienza presupporrebero il collocamento a riposo.
Se non ha ancora maturato i requisiti per la pensione un occhio anche al principio di solidarietà "Art. 2 Costituzione", non guasta.

Per quanto riguarda i risvolti pensionistici contano gli anni di servizio, non c'è differenza se l'inidoneita' fisica assoluta e permanente è pronunciata d'ufficio o a richiesta di parte.

Re: inidoneità permanente assoluta

MessaggioInviato: 09/03/2016, 17:25
da Fabio Piero Fracasso
Grazie, gsalurso, per il tuo riscontro, che in gran parte condivido.
Soltanto un tuo richiamo non mi è chiaro, ossia quello alla solidarietà costituzionalmente garantita, atteso che l'eventuale intervento dell'Amministrazione - a mio avviso- trova fondamento non soltanto nel perseguimento dei criteri di efficienza ed economicità ma anche e soprattutto dalla tutela da apprestare al dipendente ed alla sua famiglia

Re: inidoneità permanente assoluta

MessaggioInviato: 09/03/2016, 19:19
da gsalurso
Fabio Piero Fracasso ha scritto:Grazie, gsalurso, per il tuo riscontro, che in gran parte condivido.
Soltanto un tuo richiamo non mi è chiaro, ossia quello alla solidarietà costituzionalmente garantita, atteso che l'eventuale intervento dell'Amministrazione - a mio avviso- trova fondamento non soltanto nel perseguimento dei criteri di efficienza ed economicità ma anche e soprattutto dalla tutela da apprestare al dipendente ed alla sua famiglia

Sono d'accordo. Richiamando il principio di solidarietà volevo appunto dire che prima di collocare a riposo un dipendente che non ha maturato i requisiti per accedere alla pensione bisognerebbe sfruttare, se esiste, anche la minima possibilità di mantenerlo in servizio.
Questo per permettere (sempre richiamandosi alla Costituzione) a lui e alla sua famiglia "un'esistenza libera e dignitosa"; anche in considerazione del fatto che essendo gravemente ammalato, non potrà trovare un altro lavoro .