inidoneità permanente assoluta

Buongiorno.
Ho già letto, oggi, alcuni quesiti relativi all'ipotesi di inabilità ( tuttavia temporanea o non ancora assoluta conclamata).
La materia dell'inidoneità psicofisica permanente è stata compiutamente rivisitata dal DPR 171/2011.
Una delle innovazioni più significative ha riguardato l'ipotesi che sia la stessa amministrazione pubblica a procedere, d'ufficio, per la dichiarazione del ricorrere di tale situazione.
Ora, a parte le prime due ipotesi contemplate dall'art. 3 (superamento del primo periodo di conservazione del posto e disturbi gravi del comportamento, che fanno presumere l'inidoneità assoluta), la terza ipotesi apre il varco ad interpretazioni non del tutto univoche ( "condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneita' fisica permanente assoluta o relativa al servizio").
Nel caso specifico il dipendente (affetto da patologie gravissime) è assente da quasi due anni ma non ha superato la soglia del periodo di superamento del comporto, in quanto il suo medico curante riconduce le assenze, indiscriminatamente, allo svolgimento di terapie salvavita (anche le sedute di fisiokinesiterapia...), nonostante l'ente lo abbia ammonito sull'esistenza di orientamenti ARAN molto più restrittivi al riguardo.
Domande: 1. incombe un obbligo per l'ente di procedere d'ufficio, atteso che, a questa stregua, non sarà mai integrata la fattispecie di superamento del comporto?
2. Se l'ente procede d'ufficio ciò si riverbera in modo negativo sul dipendente in termini di pensione e contributi?.
Grazie per l'attenzione
Ho già letto, oggi, alcuni quesiti relativi all'ipotesi di inabilità ( tuttavia temporanea o non ancora assoluta conclamata).
La materia dell'inidoneità psicofisica permanente è stata compiutamente rivisitata dal DPR 171/2011.
Una delle innovazioni più significative ha riguardato l'ipotesi che sia la stessa amministrazione pubblica a procedere, d'ufficio, per la dichiarazione del ricorrere di tale situazione.
Ora, a parte le prime due ipotesi contemplate dall'art. 3 (superamento del primo periodo di conservazione del posto e disturbi gravi del comportamento, che fanno presumere l'inidoneità assoluta), la terza ipotesi apre il varco ad interpretazioni non del tutto univoche ( "condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneita' fisica permanente assoluta o relativa al servizio").
Nel caso specifico il dipendente (affetto da patologie gravissime) è assente da quasi due anni ma non ha superato la soglia del periodo di superamento del comporto, in quanto il suo medico curante riconduce le assenze, indiscriminatamente, allo svolgimento di terapie salvavita (anche le sedute di fisiokinesiterapia...), nonostante l'ente lo abbia ammonito sull'esistenza di orientamenti ARAN molto più restrittivi al riguardo.
Domande: 1. incombe un obbligo per l'ente di procedere d'ufficio, atteso che, a questa stregua, non sarà mai integrata la fattispecie di superamento del comporto?
2. Se l'ente procede d'ufficio ciò si riverbera in modo negativo sul dipendente in termini di pensione e contributi?.
Grazie per l'attenzione