buoni-pasto dirigenti enti locali

Buon giorno.
nel mio ente è tuttora applicata una sorta di circolare, a mente della quale i dirigenti sono tenuti, ai fini della rilevazione delle presenze, ad una timbratura quotidiana.
Ora, atteso che la disciplina generale dei buoni-pasto postulerebbe - nel detto ente- l'accertata presenza per almeno h 6,31, come potrebbe conciliarsi tale presupposto nel momento in cui il dirigente attesta la propria presenza anche con una sola timbratura?
Preciso che non intendo, in alcun modo, alimentare l'ormai noiosa polemica sulla casta dei dirigenti (che, se sono stupidi, lo sono prescindendo dalla presenza e dall'erogazione dei ticket...); e,l tuttavia, formulo il quesito in quanto l'art. 34 comma 2 del CCNL del 23.12. 1999 , relativo al Personale inquadrato nei ranghi dirigenziali, recita testualmente: "i dirigenti hanno titolo, secondo le direttive adottate dai singoli enti, ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane...".
l
L'ARAN, infine: " non..." si "...esclude la possibilità per il datore di lavoro pubblico di assumere iniziative per l'accertamento delle presenze e delle assenze dal servizio dei dirigenti...": e chi mancherebbe! Una cosa è l'orario, altra la presenza tout court, senza la quale è matematico che nessuno, dirigente o meno, possa percepire il buono-pasto
nel mio ente è tuttora applicata una sorta di circolare, a mente della quale i dirigenti sono tenuti, ai fini della rilevazione delle presenze, ad una timbratura quotidiana.
Ora, atteso che la disciplina generale dei buoni-pasto postulerebbe - nel detto ente- l'accertata presenza per almeno h 6,31, come potrebbe conciliarsi tale presupposto nel momento in cui il dirigente attesta la propria presenza anche con una sola timbratura?
Preciso che non intendo, in alcun modo, alimentare l'ormai noiosa polemica sulla casta dei dirigenti (che, se sono stupidi, lo sono prescindendo dalla presenza e dall'erogazione dei ticket...); e,l tuttavia, formulo il quesito in quanto l'art. 34 comma 2 del CCNL del 23.12. 1999 , relativo al Personale inquadrato nei ranghi dirigenziali, recita testualmente: "i dirigenti hanno titolo, secondo le direttive adottate dai singoli enti, ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane...".
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L'ARAN, infine: " non..." si "...esclude la possibilità per il datore di lavoro pubblico di assumere iniziative per l'accertamento delle presenze e delle assenze dal servizio dei dirigenti...": e chi mancherebbe! Una cosa è l'orario, altra la presenza tout court, senza la quale è matematico che nessuno, dirigente o meno, possa percepire il buono-pasto