RIDUZIONE DEL FONDO PER PERSONALE IN ESUBERO?

Il mio ente sta costituendo il fondo delle risorse decentrate 2016 e si trova nella seguente situazione.
Dato che la media del personale in servizio è costante tra il 2015 e il 2016, il fondo non va ridotto in applicazione dell'articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Tuttavia, nel corso del 2015 c'è stata una dichiarazione di eccedenza per esigenze funzionali (art. 33 D. lgs 165/2001) di una unità di personale, che contestualmente è stata pensionata.
Qualcuno sa dirmi se il fondo 2016 (parte stabile) va ridotto in proporzione alla cessazione del personale dichiarato eccedente?
L'articolo 6bis del d. lgs. 165/2001 parla di riduzione del fondo in caso di trasferimento di personale e di funzioni, ma in questo caso la funzione è rimasta nell'ente: semplicemente la svolgono i colleghi che sono rimasti.
Dato che la media del personale in servizio è costante tra il 2015 e il 2016, il fondo non va ridotto in applicazione dell'articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Tuttavia, nel corso del 2015 c'è stata una dichiarazione di eccedenza per esigenze funzionali (art. 33 D. lgs 165/2001) di una unità di personale, che contestualmente è stata pensionata.
Qualcuno sa dirmi se il fondo 2016 (parte stabile) va ridotto in proporzione alla cessazione del personale dichiarato eccedente?
L'articolo 6bis del d. lgs. 165/2001 parla di riduzione del fondo in caso di trasferimento di personale e di funzioni, ma in questo caso la funzione è rimasta nell'ente: semplicemente la svolgono i colleghi che sono rimasti.