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indennità ad personam ex art. 110 comma 1

MessaggioInviato: 28/03/2016, 17:08
da dpm04
Gentilissimi
Con la presente formulo il seguente
QUESITO:
Un comune che nel 2016 avrà il responsabile dell’ufficio tecnico con qualifica D3 in pensione
Vorrebbe supplire alla figura mancante
Procedendo con una selezione ex art. 110 comma 1

Il Comune ha una popolazione inferiore a 15.000 abitanti e pertanto non può supplire con una figura dirigenziale.

Considerando
・ La professionalità richiesta che deve avere una esperienza di almeno 10 anni in mansioni analoghe in grado di sviluppare un gravoso programma dell'amministrazione comunale
・ La temporaneità dell’incarico che avrà una durata non superiore del mandato del sindaco, oggi stimata a 2/3 anni.
・ La figura da selezinare sarà inquadrata all’interno della pianta organica con potere di firma

Si chiede come già visionato in vari bandi di selezione

Se è possibile stabilire nella selezione oltre che
....................................
Il trattamento economico annuo relativo all’incarico è equivalente al vigente contratto collettivo nazionale degli Enti Locali per la cat. giur. D3 � categoria economica D3 comprensivo di ogni onere a carico dell’Ente, ed è costituito da:
1) stipendio tabellare annuo (per 13 mensilità) -C.C.N.L. Enti Locali categoria giuridica D3;
2) indennità di comparto;
3) indennità di vacanza contrattuale
4) retribuzione di posizione (per 13 mensilità);
5) retribuzione di risultato � C.C.N.L. Enti Locali;

anche

6) eventuali altri compensi previsti a norma di legge potranno essere stabiliti dalla Giunta Municipale, con riferimento all’indennità ad personam, in considerazione della specifica qualificazione professionale richiesta all’incaricato, della temporaneità del rapporto, delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze richieste nonché per le incombenze ed il carico di lavoro da assegnare al Settore.


L’importo dell’indennità ad personam
è limitato da qualche norma sulla limitazione di spesa del personale dell'Ente
o è demandato in rapporto alla persona selezionata???

Grazie anticipatamente.
Con i migliori saluti

GM

Re: indennità ad personam ex art. 110 comma 1

MessaggioInviato: 29/03/2016, 9:09
da Paolo Gros
nel limite massimo dello stipendio in godimento al primo presidente della corte di cassazione....

Re: indennità ad personam ex art. 110 comma 1

MessaggioInviato: 02/04/2016, 17:49
da dpm04
Si vuole maggiormente specificare e richiedere ulteriore risposta al seguente quesito



Presso un comune prossimamente il responsabile del settore tecnico inquadrato in categoria D sarà collocato in pensione.

E’ intenzione della Giunta Municipale avviare una procedura per conferire un incarico a tempo determinato ex art. 110 comma 1 del TUEL per la copertura temporanea della posizione vacante (ancora da definire se a tempo pieno o parziale) in attesa di verificare la possibilità di attivare una mobilità /concorso.

Ferma restando la necessità di una procedura di selezione pubblica volta ad accertare il possesso di specifici requisiti di professionalità ed esperienza dell’incarico, si chiede di sapere se esistono particolari vincoli assunzionali e di natura finanziaria per poter procedere all’incarico (limiti di spesa per il personale, per assunzioni flessibili, ecc…).

Inoltre non risulta chiara l’interpretazione del 3° comma del citato articolo del TUEL laddove dispone che “ il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali, il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stratta correlazione con il bilancio dell’ente e non vanno imputati alcosto contrattuale e del personale”.

Si chiede, infatti, come calcolare e quantificare la suddetta indennità ad personam, posto che, per analoghi incarichi affidati precedentemente di cat. D3 è sempre stata attribuita l’indennità di funzione nella misura contrattuale massima vigente (€ 12.911,42 elevata nel caso alta professionalità ad € 16.000) e la corrispondente indennità di risultato determinata a seguito di valutazione.

Si chiede in particolare se esistono e quali siano i limiti di tale specifica indennità ed i relativi riferimenti normativi e se sia ancora attuale considerare che il trattamento economico dell’incarico di cui trattasi “non vada imputato al costo contrattuale del personale”.

Grazie anticipatamente