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Contribuzione Assegno Alimentare e Anzianita' Pensionistica

MessaggioInviato: 06/04/2016, 9:32
da giovannicar
Buongiorno
Premesso che ad alcuni dipendenti del mio Ente e' stata applicata, con ordinanza dell'Autorita' Giudiziaria, la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio e/o servizio, e che agli stessi per tutto il periodo di sospensione viene corrisposto l'assegno alimentare nelle modalita' previste dalla vigente normativa ( 50 % della retribuzione oltre a RIA e ad assegno per nucleo familiare), si domanda :
1) preso atto di quanto disposto dalla circolare 6/2014 in merito all'assoggettamento contributivo dell'assegno alimentare, tale contribuzione e' limitata alla Cassa Pensione e al Fondo credito o si estende anche alla contribuzione TFS/TFR?
2) i relativi contributi debbono essere sia a carico del dipendente sia a carico dell'Ente?
3) tale periodo, relativamente al quale sono versati i contributi, e' utile all'anzianita' pensionistica?
4) quali sono le modalita' di dichiarazione di detto periodo nella Dma2 Emens, in riferimento soprattutto ai codici Tipo Impiego e Tipo Servizio ?

Si chiede altresi' di conoscere se le medesime disposizioni si applichino anche in caso di corresponsione di Indennita' per sospensione dal servizio a seguito di procedimento disciplinare. Il contratto della Sanita'
2002/2005 del 19/4/2004 dispone che Il periodo di sospensione "non è, in ogni caso, computabile ai fini dell’anzianità di servizio.” Tuttavia questo articolo risale a ben prima che l'Inps imponesse l'assoggettamento contributivo per dette somme.

E' possibile assoggettare a contribuzione ( anche con contribuzione a carico dell'Ente) somme che poi non concorrerebbero all'anzianita' contributiva del dipendente?

Grazie

Re: Contribuzione Assegno Alimentare e Anzianita' Pensionist

MessaggioInviato: 07/04/2016, 17:07
da gsalurso
Se ho capito bene non si tratta di sospensione cautelare in pendenza di giudizio ma è un provvedimento disciplinare di sospensione del servizio e dalla retribuzione, a seguito di condanna penale con pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici (nel caso fosse perpetua c'è l'obbligo della risoluzione del contratto).
Tale periodo non è utile ai fini dell'anzianità di servizio e non va versato alcun tipo di contributo; l'assegno alimentare, infatti ha natura assistenziale e non retributiva. La Circolare INPS 6/2014 non si applica in questi casi, .

Circolare INPS 6/2014: L’assegno alimentare
Come chiarito dal Ministero delle Finanze al punto 1.5 della circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, ai sensi dell’art. 6, co. 2, TUIR l’assegno alimentare, corrisposto ai dipendenti sospesi in via cautelare dal servizio e per i quali pende giudizio innanzi all’autorità giudiziaria, costituisce reddito da lavoro dipendente e, come tale, è assoggettato alla relativa tassazione.
Da ciò consegue la sua imponibilità ai fini contributivi ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo n. 314/97.

Re: Contribuzione Assegno Alimentare e Anzianita' Pensionist

MessaggioInviato: 07/04/2016, 20:09
da giovannicar
Grazie per il chiarimento. Si tratta di una interdizione, temporanea, dai pubblici uffici o servizi disposta dal Gip, in chiusura delle indagini preliminari. Dunque non siamo ancora in presenza di una sentenza penale.