diritti di rogito ai vicesegretari

l'art. 11 del CCNL del 09/05/2006 ha riconosciuto la corresponsione al Vice Segretario non dirigente dei diritti di rogito nei limiti di un terzo dello stipendio del segretario e in relazione al periodo di effettiva sostituzione, ma, in ipotesi di sede vacante su quale retribuzione calcolare 1/3 dello stipendio?