Al segretario atti di gestione solo in casi eccezionali

La sentenza del Tar dell’Umbria n. 466/2017 conferma che il segretario comunale può svolgere atti gestionali di competenza dei dirigenti solo in casi eccezionali di natura transitoria.
Il segretario è chiamato a coordinare i dirigenti e/o i responsabili e in linea di massima, salvo le uniche ipotesi di cui sopra, non può avocare né sostituire gli stessi. Inoltre l’Anac identifica i segretari quali responsabili per la prevenzione della corruzione, dunque impossibilitati dallo svolgimento di attività a elevato rischio di corruzione.
Questi limiti non rendono illecito di per sé l’atto gestionale adottato dal segretario, confermato dallo stesso contratto collettivo nazionale che lo legittima in modo limitato e in forma non ordinaria.
Link alla sentenza: http://www.studiosigaudo.com/wp-content ... retari.pdf
Il segretario è chiamato a coordinare i dirigenti e/o i responsabili e in linea di massima, salvo le uniche ipotesi di cui sopra, non può avocare né sostituire gli stessi. Inoltre l’Anac identifica i segretari quali responsabili per la prevenzione della corruzione, dunque impossibilitati dallo svolgimento di attività a elevato rischio di corruzione.
Questi limiti non rendono illecito di per sé l’atto gestionale adottato dal segretario, confermato dallo stesso contratto collettivo nazionale che lo legittima in modo limitato e in forma non ordinaria.
Link alla sentenza: http://www.studiosigaudo.com/wp-content ... retari.pdf