Ore di riposo dopo un turno

Ore di riposo dopo un turno

Messaggioda CCC » 23/02/2025, 15:28

Buona giornata e buona domenica

Per quanto riguarda i progetti finanziati dalla Regione come "stazioni sicure" o il progetto Smart .. se ricordo bene, il dipendente non è obbligato ad aderirvi, se effettuati al di fuori dell'orario di lavoro, ma può aderirvi solo se lo vuole ... e quindi l'adesione e' facoltativa... è corretto? Grazie mille


LEGITTIMO IL RIFIUTO DEL DIPENDENTE PUBBLICO A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO ANCHE IN CASO DI ESIGENZE STRAORDINARIE

https://www.ospol.it/documenti/prima_pa ... azione.pdf
Ultima modifica di CCC il 23/02/2025, 16:13, modificato 1 volta in totale.
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Re: Ore di riposo dopo un turno

Messaggioda CCC » 23/02/2025, 15:34

LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEVONO ESSERE CONCORDATE SE NON SONO PREVISTE DAL CONTRATTO COLLETTIVO

https://www.usiait.it/sentenze/2043-str ... -ccnl.html

Il Comune di Z... ha disposto nei confronti di una sua dipendente con qualifica di "esecutore amministrativo - messo" che ella fosse presente durante le riunioni del consiglio comunale fissate in ore serali e quindi fuori dal normale orario di lavoro. Poiché la dipendente ha rifiutato la prestazione di lavoro straordinario impostole, il Comune le ha applicato sanzioni disciplinari.

...

Posto dunque che nella specie trova applicazione l'articolo 5-bis del R.D. n. 692 del 1923, nel testo in cui all'articolo 1 D.L. n. 335 del 1998, convertito, con modificazioni nella legge n. 409 del 1998 - disposizione questa riprodotta dal D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, articolo 5, emanato in attuazione delle direttive CE, non applicabile ratione temporis - deve osservarsi che il predetto articolo 5-bis dispone, al secondo comma, che il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto e che, "in assenza di disciplina ad opera dei contratti collettivi nazionali", esso "è ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro". Aggiunge al seconda comma, che il ricorso al lavoro straordinario "è inoltre ammesso, salvo diversa previsione del contratto collettivo", tra l'altro, nei "casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori".

Nella specie - ha osservato la Cassazione - la Corte di merito ha accertato che le convocazioni in orario serale erano divenute la regola e non erano quindi dettate da esigenze straordinarie ed occasionali; il rifiuto della dipendente, il cui orario di servizio era dalle ore 7,30 alle 13,30 e che nelle precedenti occasioni aveva assicurato la sua presenza durante le sedute del Consiglio comunale non risultava pertanto illegittimo.
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Re: Ore di riposo dopo un turno

Messaggioda CCC » 23/02/2025, 15:47

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 27:IT:HTML


... 19 Infine, dal 1° settembre 2004, in conseguenza di una modifica disposta dall’articolo 1, n. 1, lett. b), del decreto legislativo 19 luglio 2004, n. 213, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro (GURI n. 192 del 17 agosto 2004; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 213/2004»), le disposizioni del decreto legislativo n. 66/2003 non sono più applicabili agli addetti al servizio di polizia municipale.

MA ANCHE

... 39 Come la Commissione ha rilevato nelle sue osservazioni scritte, le attività dei servizi di polizia municipale svolte in condizioni normali rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 89/391 e, attraverso il rinvio all’articolo 2 di tale direttiva contenuto nell’articolo 1, n. 3, delle direttive «orario di lavoro», nell’ambito di applicazione di queste ultime (v. per analogia, segnatamente, ordinanza 14 luglio 2005, causa C‑52/04, Personalrat der Feuerwehr Hamburg, Racc. pag. I‑7111, punti 51‑61 e giurisprudenza ivi citata).

http://www.ediesseonline.it/riviste/rgl ... avi/riposo

Pertanto IN CONDIZIONI NORMALI il decreto legislativo numero 66 del 8/04/2003 si applica anche alla polizia locale

RIASSUMEREI COSI'
Se c'è un'urgenza, allora NON si rientra in condizioni NORMALI e quindi si possono imporre straordinari

Se c'è un servizio NON rimandabile allora può essere imposto straordinario; concordate? Grazie

---

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66

Art. 5
Lavoro straordinario
1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:

a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
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