da Giancarlo Mascia » 06/05/2025, 8:33
Per la determinazione della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, Il calcolo della riserva matematica , prevista dall’art. 2 3° comma della L. 29/79 , si effettua applicando alla quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere , i coefficienti contenuti nelle tabelle:
Tabella L. 299/80: rendimento trattamento quiescenza del 2% fisso (la quota di pensione è determinata con l’applicazione del 2% per ogni anno ricongiunto: per le frazioni di anno si applica in ragione di un dodicesimo
per ciascun mese, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 gg e trascurando quelli pari o inferiori).
Tabelle L. 1338/62 approvate con DM 27/01/1964 - per domande fino al 30/07/2010
Tabelle DM 31/08/2007 per le domande dal 31/07/2010 (Art. 12- decies della Legge 30 luglio 2010 n. 122).
Si utilizza sempre la tabella uomini (Sentenza Corte Costituzionale n. 764/1988).
La ricerca del coefficiente attuariale deve avvenire tenendo in considerazione alla data della domanda di ricongiunzione:
- l’età anagrafica dell’interessato;
- l’anzianità contributiva complessiva (compreso il periodo da ricongiungere);
Perfezionata la ricongiunzione con l’accettazione da parte dell’interessato della determinazione INPS , i periodi ricongiunti ai fini del trattamento di quiescenza, saranno valorizzati in posizione assicurativa
tra i servizi utili con le aliquote di rendimento della tabella di cui all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965 o le nuove aliquote di rendimento (art. 1 commi 157-159 L. 213/2023 - L. bilancio per il 2024)