ricongiunzione legge 29/79

ricongiunzione legge 29/79

Messaggioda GIULIA GIOVINAZZO » 21/03/2025, 18:45

e' arrivato un decreto di ricongiunzione legge 29/79 in quanto una dipendente del mio comune aveva fatto domanda di ricongiunzione di 3 anni ante 1995 lavorati come dipendente presso una srl.
nel decreto viene riportato il calcolo dell' onere di ricongiunzione tuttavia non capisco perché essendo i periodi oggetto ricongiunzione ante 1995 nel calcolo della riserva matematica viene applicato il 2% (per ogni anno) e non le aliquote della tabella del 1965. qualcuno sa aiutarmi?
grazie
GIULIA GIOVINAZZO
 
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Re: ricongiunzione legge 29/79

Messaggioda Giancarlo Mascia » 06/05/2025, 8:33

Per la determinazione della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, Il calcolo della riserva matematica , prevista dall’art. 2 3° comma della L. 29/79 , si effettua applicando alla quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere , i coefficienti contenuti nelle tabelle:

Tabella L. 299/80: rendimento trattamento quiescenza del 2% fisso (la quota di pensione è determinata con l’applicazione del 2% per ogni anno ricongiunto: per le frazioni di anno si applica in ragione di un dodicesimo
per ciascun mese, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 gg e trascurando quelli pari o inferiori).
Tabelle L. 1338/62 approvate con DM 27/01/1964 - per domande fino al 30/07/2010
Tabelle DM 31/08/2007 per le domande dal 31/07/2010 (Art. 12- decies della Legge 30 luglio 2010 n. 122).
Si utilizza sempre la tabella uomini (Sentenza Corte Costituzionale n. 764/1988).

La ricerca del coefficiente attuariale deve avvenire tenendo in considerazione alla data della domanda di ricongiunzione:
- l’età anagrafica dell’interessato;
- l’anzianità contributiva complessiva (compreso il periodo da ricongiungere);
Perfezionata la ricongiunzione con l’accettazione da parte dell’interessato della determinazione INPS , i periodi ricongiunti ai fini del trattamento di quiescenza, saranno valorizzati in posizione assicurativa
tra i servizi utili con le aliquote di rendimento della tabella di cui all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965 o le nuove aliquote di rendimento (art. 1 commi 157-159 L. 213/2023 - L. bilancio per il 2024)
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