da trombetta » 22/11/2025, 12:46
Buongiorno,
permettetemi di avere altra opinione in merito, frutto di pregresse esperienze.
Sarei molto più vicino “alla linea teoz”, sempre nel rispetto di tutti e, senza voler assolutamente indicare “il modus operandi” ad altri colleghi.
Le sedute di Consiglio Comunale, sono espressamente “consessi esclusivamente politici”.
Lo statuto, il regolamento del consiglio stesso, l’ordinamento degli uffici e dei servizi, dovrebbero in caso, nelle limitazioni e previsioni di legge, supporre la disciplina, della “potenziale partecipazione consultiva”, del funzionario/dirigente.
Penso che nessun comune abbia, tranne forse, quelli di macro dimensioni, regolamentato disposizioni inerenti.
In assenza di ciò, a chi spetterebbe “la convocazione consultiva”? Al sindaco? Al presidente del consiglio comunale? Ai capo-gruppo consiliari? Per quali ragioni, motivazioni, fattispecie? Con quali modalità? Con quali cadenze? Una volta si, una volta no? Quando fa comodo? A quale insindacabile giudizio?
La partecipazione “del responsabile” (figura unicamente di carattere gestionale) nell’adunanza consiliare, è asservita puramente alla “spettacolarizzazione per interesse politico di parte”, senza nessuna attinenza di natura burocratico-amministrativa e, niente a che vedere con la funzione di supporto.
Tornando allo specifico caso in argomento, il parere preventivo negativo/contrario alla proposta di deliberazione, è precisamente ordinato dal tuel, dal regolamento di contabilità, dal regolamento dei controlli interni, prevedendo coercitivamente la motivazione (con attinenza normativa), includendo già analiticamente le delucidazioni dell’espletato.
La “fase del deposito atti”, con relativa tempistica, questa si, che è deputata, all’esercizio del diritto del consigliere comunale, anche alla richiesta di confronto/delucidazione con l’area/servizio interessato.
Infine, spetta per competenza, al Segretario Comunale “educare” i consiglieri comunali, alla possibilità “di non uniformarsi” al parere preventivo, con tutto quello che può comportare, le conseguenti responsabilità (non ultima quella in materia di responsabilità erariale), individuandone le cause, appositamente dichiarate in deliberazione e votate, oltre alle doverose comunicazioni alla Corte dei Conti che potranno seguire.