da valter » 13/07/2015, 17:01
Avevo posto un quesito all'IFEL che mi ha risposto come segue:
Sono comprensibili le preoccupazioni dell'ente, ma lo stesso legislatore autorizza la chiusura dei bilanci con disavanzi di competenza se derivano dall'esigibilità differita dei residui attivi rispetto ai passivi.
Il comma 13 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011 recita testualmente:
13. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi
reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato
stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere
finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli
esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui
passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il
disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore
al disavanzo tecnico.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, non rileva la soluzione contabile che verrà applicata nei due esercizi finanziari per chiudere in pareggio (costituzione di un appostamento in entrata o in uscita pari al disavanzo/avanzo tecnico).
Quello che si ritiene essenziale è che qualora si voglia far emergere lo squilibrio di competenza tra i due bilanci, tale squilibrio si compensi perfettamente (avanzo in un anno e disavanzo di pari importo nell'altro) e gli atti a supporto dell'approvazione degli stessi motivino con richiami puntuali alla norma la particolarità della fattispecie e le modalità fornite dal legislatore per affrontarla.
Per quanto mi riguarda ho deciso di coprire il disavanzo tecnico di parte capitale 2015 con l'avanzo di amministrazione disponibile per investimenti e utilizzare l'avanzo tecnico 2016 per investimenti.