RILEVANZA IVA CONCESSIONE MERCATO ITTICO

RILEVANZA IVA CONCESSIONE MERCATO ITTICO

Messaggioda luciano rusciano » 02/07/2015, 10:36

Buongiorno, ho un forte dubbio....Il Comune, proprietario di un complesso edilizio e della relativa area che ospita il mercato ittico all'ingrosso, ha AFFIDATO IN CONCESSIONE LA GESTIONE DEL MERCATO STESSO ad una società a. r. l. che versa al Comune un canone mensile di concessione di 5.000 + IVA . A fronte di tale canone il Comune emette la fattura. LA DOMANDA E' : tali fatture che il Comune emette debbono essere inserite nella liquidazione periodica ordinaria, ossia l'Ente deve versare la relativa IVA all'erario ? Mi viene questo dubbio perché di solito le attività (ad esempio quelle relative al servizio idrico integrato) determinano IVA a debito (per le bollette inviate ai cittadini-utenti), ma anche IVA a credito (per le fatture che il Comune riceve dalla Società che fornisce l'acqua al Comune). Anzi, in tale ultimo caso si porta in detrazione anche l'iva pagata sulle fatture per altri acquisti comunque inerenti il servizio idrico, come ad esempio l'acquisto dei misuratori-contatori dell'acqua, ecc.) . Invece, nel caso della CONCESSIONE della GESTIONE DEL MERCATO ITTICO COMUNALE (CHE RICORDO è COMUNQUE UN SERVIZIO PUBBLICO DI RILEVANZA ECONOMICA), MI PARE CHE SE RICONOSCIUTA LA RILEVANZA IVA L'ENTE SI TROVEREBBE NELLA CONDIZIONE DI DOVER SOLTANTO VERSARE L'IVA A CREDITO SULLE FATTURE EMESSE E RILASCATE AL CONCESSIONARIO....Cosa ne pensate ? Avete già affrontato questioni simili?
Poi c'è anche il problema delle fatture che il Comune emette a favore di quei Consorzi (come Comieco) che versano somme all'ente per il materiale della raccolta differenziata dei rifiuti... Anche in tal caso si tratta di iva che il Comune deve versare all'erario a prescindere ...?
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Re: RILEVANZA IVA CONCESSIONE MERCATO ITTICO

Messaggioda luciano rusciano » 02/07/2015, 11:45

Ho studiato e mi rispondo da solo, salvo accettare comunque le vostre eventuali osservazioni. Fino al 2007 di solito l'amministrazione finanziaria considerava in linea generale le concessioni di beni demaniali e del patrimonio indisponibile dei comuni come attività non rilevanti ai fini Iva. Poi a seguito si una sentenza della Corte di Giustizia europea del 2007 le cose sono cambiate e dal 2007, appunto, l Amministrazione delle entrate ha cambiato la sua posizione e ha cominciato a considerare le concessioni amministrative relative ai citati beni demaniali e patriminiali indisponibili (come i mercati) come rilevanti ai fini IVA. La vera novità sta nel fatto che , se da una parte è vero che la concessione a terzi di tali strutture/aree mercatali è da considerare rilevante ai fini iva con conseguente emissione della fattura alla riscossione del canone di concessione e successivo versamento dell'iva mensile all'erario, dall'altro viene indirettamente riconosciuto allo stesso Comune il DIRITTO DI DETRARRE L'IVA RELATIVA AD EVENTUALI COSTI SOSTENUTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI BENI OGGETTO DELLA CONCESSIONE (nella fattispecie del mercato ittico).
Invece, per quanto riguarda i proventi della raccolta differenziata, trattandosi di un'attività economica diversa da quella propriamente detta dello smaltimento rifiuti a fronte della quale i cittadini pagano una TASSA , il Comune è tenuto ad applicare l'IVA in quanto la remunerazione (cioè il corrispettivo della raccolta differenziata versato all'ente dai vari Consorzi) deriva da prestazioni rese al di fuori dell'esercizio del potere pubblico autoritativo.
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