COLOSSO ha scritto:Paolo ti chiedo un ulteriore sforzo perchè mi stanno stressando e di questi tempi non so più che fare
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L’utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione è consentito anche nel corso dell’esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, la Giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell’esercizio precedente.
L’avanzo di amministrazione libero può regolarmente essere applicato al bilancio di previsione anche se approvato prima dell’inizio dell’esercizio di riferimento per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
•per la copertura dei debiti fuori bilancio;
•per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
•per il finanziamento di spese di investimento;
•per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
•per l’estinzione anticipata dei prestiti.
Da ricordare che la quota libera del risultato di amministrazione non è applicabile al bilancio di previsione 2015 fino all’avvenuto riaccertamento straordinario dei residui.