vgiannotti ha scritto:Come precisato trattasi di posti di nuova istituzione, in quanto non sorretti da una graduatoria valida all'interno. La violazione della mobilità volontaria e di quella obbligatoria è affetta da nullità di diritto che potrà essere fatta valere da chiuque abbia interesse e in qualsiasi momento.
La nullità di diritto è prevista solo per la violazione dell'art. 34-bis. Mentre ritengo che il non esperire la mobilità volontaria comporti soltanto l'annullabilità della procedura (entro i canonici 60 giorni dalla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio dell'atto lesivo e può essere fatta valere solo dall'interessato).
Poi come già detto in altro post, allo stato attuale, ritengo che la mobilità volontaria sia obbligatoria solo prima di espletare un concorso (non prima di assumere personale). Questi gli art. di legge ad oggi:
art. 30 d.lgs. 165/2001:1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti
che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo' essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralita' finanziaria"
art. 34-bis d.lgs. 165/2001:1. Le amministrazioni pubbliche prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a
comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonche', se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneita' richieste.
4. Le amministrazioni, ((decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le universita', e per conoscenza per le altre amministrazioni)), possono
procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.