In base al comma 4 dell’articolo 11 bis del 118 dovremmo deliberare il rinvio al 2016 del bilancio consolidato. 
Posto che il termine è il 30/9 (articolo 18, comma 1, lettera c)) la cosa sarebbe da fare entro il 30 settembre. Il consolidamento riguarderebbe ovviamente solo l’azienda speciale di questo Ente... qualcuno che ha la stessa casistica potrebbe darmi conferma? la tempistica è questa?
Grazie. 
                       Art. 11-bis. 
 
 
                    (( (Bilancio consolidato).)) 
 
  ((1. Gli enti di cui all'art. 1,  comma  1,  redigono  il  bilancio
consolidato con i propri  enti  ed  organismi  strumentali,  aziende,
societa' controllate e partecipate, secondo le modalita' ed i criteri
individuati nel principio applicato del bilancio consolidato  di  cui
all'allegato n. 4/4. 
  2. Il  bilancio  consolidato  e'  costituito  dal  conto  economico
consolidato, dallo stato  patrimoniale  consolidato  e  dai  seguenti
allegati: 
    a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la  nota
integrativa; 
    b) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 
  3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato,  si  considera
qualsiasi  ente  strumentale,   azienda,   societa'   controllata   e
partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica  pubblica  o
privata, anche se le attivita' che svolge sono  dissimili  da  quelle
degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si
applica il titolo II. 
  4. Gli enti di cui al  comma  1  possono  rinviare  l'adozione  del
bilancio consolidato con riferimento all'esercizio  2016,  salvo  gli
enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.)) 
                               Art. 18 
 
 
                 Termini di approvazione dei bilanci 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, ((comma 1)),
approvano: 
    a) il bilancio di previsione o il budget economico  entro  il  31
dicembre dell'anno precedente; 
    b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro  il  30  aprile
dell' anno successivo ((Le regioni approvano il rendiconto  entro  il
31 luglio dell'anno successivo, con preventiva approvazione da  parte
della giunta entro il 30 aprile, per  consentire  la  parifica  delle
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti)); 
    c) il bilancio consolidato entro il  ((30  settembre))  dell'anno
successivo. 
  2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 trasmettono i
loro  bilanci  preventivi,  le  relative  variazioni  ed  i   bilanci
consuntivi alla Banca dati unitaria delle· amministrazioni pubbliche,
secondo gli schemi e le modalita' previste dall'articolo 13, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi , standardizzati  ed
omogenei, assicurano l'effettiva  comparabilita'  delle  informazioni
tra i diversi enti territoriali.
			
		

 
 



