La maggiorazione oraria che si ricollega all’indennità di turno (prevista dall’art. 22 comma 5, del CCNL del 14.9.2000) va applicata ai seguenti compensi: - la retribuzione iniziale prevista per il profilo assegnato, - gli incrementi economici conseguiti per progressione orizzontale, - l'indennità integrativa speciale (IIS), - gli eventuali assegni ad personam a carattere continuativo e non riassorbibile (tra questi non possono essere ricomprese anche le indennità contrattuali come quella di vigilanza o degli asili nido o del personale di ex terza e quarta q.f. in quanto non corrispondono alla nozione tecnica di assegno personale non riassorbibile). Sono invece esclusi dall’applicazione della suddetta maggiorazione la tredicesima mensilità e la retribuzione di posizione, la prima perché non è citata dall’art. 52, comma 1 del CCNL del 14.9.2000, la seconda perché, pur citata, è corrisposta al personale incaricato delle posizioni organizzative che non può percepire compensi per prestazioni in turno.
Il quesito è: l'indennità di vacanza contrattuale, invece, va considerata nel calcolo?