PART TIME ED INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA IN DUE ENTI

PART TIME ED INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA IN DUE ENTI

Messaggioda Anna 2015 » 13/10/2015, 18:09

Un dipendente di un Comune in part time al 50%, titolare di posizione organizzativa può essere incaricato ex art 110, di posizione organizzativa presso altro Comune IN ASSENZA DI CONVENZIONE ? Si tratta di Enti con popolazione superiore a 5000 abitanti.

DAL PARERE ARAN DI SEGUITO mi sembra di capire che sia necessaria la convenzione

"LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE A TEMPO PARZIALE. L'ARAN INTERVIENE SULLA CORRETTA DISCIPLINA. (23/10/2013)

In considerazione di un uso un po’ disinvolto da parte dei comuni, circa l’utilizzazione del personale titolare di posizione organizzativa in regime di part-time, interviene ancora una volta l’ARAN nel numero di settembre 2013 rinvenibile sul sito ARAN informa. Si coglie a tal riguardo l’occasione per evidenziare anche le eventuali eccezioni previste dalla normativa contrattuale, le quali, si ripete non sono estensibili ad interpretazione analogiche e/o similari.
LA CORRETTA PROCEDURA
La posizione dell’ARAN, in merito alla possibilità per le posizioni organizzative di avere il part-time, ha ricordato, in via preliminare, che al personale con contratto di lavoro a tempo parziale, ordinariamente, non può essere conferita la titolarità di posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CCNL del 14.9.2000. Tale disciplina non è stata in alcun modo modificata o abrogata. L’eventuale deroga è ammessa solo nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall’art. 11 del CCNL del 22.1.2004. L’effettiva attuazione della disciplina del citato art. 11 è rimessa solo ed esclusivamente alle valutazioni del singolo ente che preventivamente individua, in relazione alle proprie esigenze organizzative, anche in via solo temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche a personale con rapporto a tempo parziale, di durata comunque non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. La particolare formulazione della clausola contrattuale, con il riferimento esclusivamente alle “esigenze organizzative” come autonomamente valutate dall’ente, vale ad evitare che l’individuazione delle posizioni organizzative conferibili a personale a tempo parziale finisca per essere collegata alle scelte individuali del singolo lavoratore. L’ente potrebbe avvalersi della disciplina di cui si tratta anche con riferimento a posizioni organizzative attualmente ricoperte da personale a tempo pieno ed indeterminato. posizioni organizzative a tempo parziale risponde, nella logica dell’istituto, alla necessità di soddisfare specifiche esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico. Sarà il dipendente, attualmente incaricato, a valutare l’opportunità di accettare il nuovo incarico, trasformando il suo rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in relazione all’orario previsto per la posizione organizzativa. Ai fini dell’applicazione della disciplina dell’art. 11 del CCNL del 22.1.2004, l’ente, come detto, procede alla preventiva valutazione delle proprie esigenze organizzative, per verificare se effettivamente queste richiedano posizioni organizzative a tempo parziale, anche con riferimento alla determinazione del tempo di lavoro delle stesse. La verifica può anche concernere singoli casi, ma sempre sulla base di criteri oggettivi e trasparenti preventivamente adottati, per evitare forme di abuso o applicazioni personalizzate.
La posizione dell’ARAN è, pertanto, particolarmente precisa al fine di evitare un uso disinvolto del part-time in assenza di regolamentazione preventiva dell’amministrazione e con regole di trasparenza in merito ai criteri adottati.
In sintesi la possibilità di concedere il part-time a delle posizioni organizzative è attività eccezionale e per poter essere legittima è necessario che l’amministrazione ne regoli la possibilità con criteri oggettivi ed ad esclusivo vantaggio dell’amministrazione stessa.
LE ECCEZIONI PREVISTE
La possibilità per un titolare di posizione organizzativa di prestare attività presso altro ente locale è consentita nelle seguenti ipotesi:
SE A TEMPO PIENO
Un dipendente a tempo pieno, anche se titolare di posizione organizzativa, può essere autorizzato a prestare attività lavorativa presso altro ente locale nei casi previsti dall’art.1 comma 557 della L.n.311/2004 (finanziaria 2005), tuttora vigente, secondo la quale “I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”. Benché tale normativa sembrava porsi in contrasto con le disposizioni di cui all’art.92 comma 1 de D.Lgs.267/00 che prevede la possibilità di lavoro tra due amministrazioni solo per il personale a tempo parziale, il Ministero dell’Interno con la circolare n.2 del 21/10/2005 ne ha ammesso la possibilità purché il totale delle ore complessive non superino complessivamente le 48 ore settimanali. Pertanto, il titolare di posizione organizzativa, può essere autorizzato dalla propria amministrazione, ai sensi dell’art.53 D.Lgs.165/01, a prestare, previa sottoscrizione di apposita convenzione fra enti, un rapporto di lavoro presso altro ente locale di modeste dimensioni, potendo essere anche in tale ente titolare di posizione organizzativa.
PERSONALE A TEMPO PARZIALE
Altra eccezione è rappresentata dal titolare di posizione organizzativa che occupi una posizione part-time inferiore o uguale al 50%, il quale può essere autorizzato a prestare attività lavorativa presso altro ente locale sulla base della disposizione di cui l’art.4, comma 7 del CCNL del 14.9.2000, stabilisce che “i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali”, disposizione contrattuale da coordinare con la disposizione di cui al citato art.92 comma 1 D.Lgs.267/00.
Per le Unioni di Comuni e i servizi in convenzione, l’art.14 del CCNL del 22.1.2004 (comma 7 che richiama i commi 3, 4, 5 e 6, del medesimo art.14) espressamente prevede che, nel caso di servizi in convenzione, al dipendente di un ente, titolare di posizione organizzativa presso lo stesso, ove utilizzato a tempo parziale nell’ambito del servizio in convenzione possa essere attribuito un altro incarico di posizione organizzativa nell’ambito dello stesso servizio in convenzione. Per tale situazione, l’art.14, commi 5 e 7, detta una più favorevole disciplina per il lavoratore in materia di retribuzione di posizione e di risultato, prevedendo la elevazione del valore massimo del primo compenso fino a € 16.000 e del secondo fino ad un massimo del 30%; il suddetto art. 14, commi 5 e 7, infatti, prevede chiaramente che tale valore massimo “complessivo” della retribuzione di posizione può essere riconosciuto solo in presenza di due incarichi diversi e distinti: l’uno attribuito dall’ente di appartenenza e l’altro nell’ambito del servizio in convenzione; tale disciplina si fonda sull’assunto che solo la coesistenza di due incarichi diversi e distinti può creare oggettivamente una condizione di maggiore gravosità del lavoratore, utilizzato su due diverse e distinte posizioni di lavoro (o sedi), rispetto a quella del lavoratore che fruisce di un solo incarico.
CONCLUSIONI
La normativa sul part-time per le posizioni organizzative è norma di natura eccezionale che può essere effettuata dall’amministrazione previa definizione regolamentare con la fissazione di criteri oggettivi e trasparenti. I titolari di posizione organizzativa che si trovino in part-time con orario inferiore o uguale al 50% possono essere autorizzati a prestare attività anche presso altro comune. E’ ancora consentito al dipendente, che ne presti consenso, in caso di convenzione o nelle Unioni di Comuni prestare attività quale posizione organizzativa presso due amministrazioni (appartenenti all’Unione o in regime di convenzione dei servizi). E’ invece vietato per una posizione organizzativa con rapporto di lavoro part-time superiore al 50% prestare attività lavorativa presso altro ente locale (con popolazione superiore a 5.000 abitanti), qualora non vi sia una convenzione di servizi o nel caso di prestazioni di attività al di fuori dell’Unione dei Comuni."
saluti e grazie dell'eventuale risposta
Anna 2015
 
Messaggi: 30
Iscritto il: 09/01/2015, 13:19

Re: PART TIME ED INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA IN DUE

Messaggioda Paolo Gros » 14/10/2015, 8:53

che dire , conclusioni assolutamente condivisibili
Paolo Gros
Moderatore Forum Tutto Pa

paologros1958@libero.it
paologros1958@gmail.com
Paolo Gros
 
Messaggi: 9429
Iscritto il: 02/01/2015, 8:57


Torna a Personale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 23 ospiti

Paolo Gros

Esperienza come funzionario di un ente comunale. Tra gli ideatori e gestori del blog “Gli enti locali – Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web”.

Lucio Guerra

Responsabile Tributi e Informatica di una Unione di Comuni. Tra i gestori e moderatori del forum “Gli enti locali – Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web”.

Marco Sigaudo

Opera nel settore della PA da oltre 15 anni, l’esperienza acquisita è confluita all’interno di Studio Sigaudo s.r.l., società che offre servizi ad ampio spettro all’Ente.

cron